sabato 20 giugno 2020

LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE AL C.D.S. DEVE ESSERE IMMEDIATA, SALVO ESPLICITI IMPREVISTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI SUL VERBALE.

Nell'eventualità di un rilevamento di infrazione al codice della strada, la norma prevede la possibilità di una successiva notifica dell'atto, in deroga alla contestazione immediata, qualora sorga l'impossibilità di porla in essere (art. 201 Co. 1 bis lett. E c.d.s.).
Il Tribunale, nella fattispecie, specifica che tale deroga non può essere applicata sulla base della mera norma, ma deve essere motivata nel verbale, specificando nel concreto le motivazioni che hanno reso impossibile l'immediata contestazione.

Si esplicitano quali siano i casi in argomento:
  • determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento;
    - impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile;
    - impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari.
    La giurisprudenza ha nel tempo specificato che l'enunciazione dei motivi che riguardino la mancata contestazione debbono essere riportati sul verbale,al fine di appurare la concretezza della ragione in essere. Tale assunto è stato rammentato anche nella sentenza n. 511/2020 del Tribunale Di Reggio Emilia.