Un appuntato della Guardia di Finanza ha impugnato presso il Tar per il Lazio un provvedimento con il quale il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza respingeva la sua domanda di trasferimento, con i soliti motivi di “esigenze organiche e di servizio”;
Nell'ambito della periodica procedura indetta dal Comando Generale della Guardia di Finanza volta all'individuazione dei militari da trasferire a domanda , secondo le esigenze organizzative del Corpo, l’appuntato aveva ritualmente presentato la propria istanza per il trasferimento da un luogo all'altro della stessa Regione. Il ricorrente risultava essere il primo dei militari esclusi in ordine di graduatoria, non collocandosi quindi in posizione utile per il richiesto trasferimento. Tuttavia, il collega-candidato collocatosi utilmente nella posizione immediatamente precedente a quella del ricorrente, rinunciava al trasferimento. Il posto, resosi così vacante, non veniva poi però assegnato. L’appuntato pertanto impugnava il provvedimento citato perché l'amministrazione aveva lasciato un posto vacante che appena un attimo prima aveva deciso di assegnare ad un altro militare (il quale vi aveva spontaneamente rinunciato).
Il Tar accoglieva il ricorso dell'appuntato ritenendo contraddittoria la condotta dell'Amministrazione , che non aveva adeguatamente indicato le ragioni per le quali, liberatosi un posto, non lo avesse assegnato al ricorrente che si poneva nella graduatoria in una posizione immediatamente successiva a quella del militare rinunciatario. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, ribadendo quanto evidenziato in primo grado in ordine all'elevata discrezionalità del provvedimento adottato nel caso di specie, ricorreva opponendosi innanzi al Consiglio di Stato, sulle decisioni del TAR.
Il Ministero ed il Comando Generale della Guardia di Finanza non potevano che soccombere alle decisioni del Consiglio di Stato, che , con un'interessante decisione, disponeva il trasferimento dell'appuntato e condannava Il Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento delle spese processuali.
G.L.

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