In un mondo sempre più telematico e interconnesso, sono ormai di rilievo quotidiano gli illeciti commessi online, illeciti che involgono diversi aspetti del diritto.
Per quanto concerne le problematiche penalistiche , oggetto della nostra sintetica analisi, l’aspetto più discusso è quello delle offese fatte, direttamente (con articoli o post pubblicati) o indirettamente (con interventi/commenti di terzi) , alle reputazione, all’onore, decoro e/o intimità delle persone.
In particolare, le condotte di diffamazione sono state facilitate dalla possibilità di un numero esponenziale degli utenti della rete internet di esprimere giudizi su tutti gli argomenti trattati, per cui alla schiera di "opinionisti social" spesso si associano i cosiddetti "odiatori sul web", che non esitano - spesso dietro l'anonimato- ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed offensivo.
Va detto subito che, sul tema, la giurisprudenza più risalente è oscillante tra una equiparazione ed una distinzione dell’attività del blogger rispetto a quella della testata giornalistica.
Recentemente , anche sulla spinta delle garanzie sempre ribadite dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sembra essersi consolidato nella giurisprudenza di legittimità , in senso più favorevole, l’indirizzo secondo il quale ,in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod.pen. (che disciplina i reati commessi col mezzo della stampa periodica) , in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) . In tal caso viene precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell'amministrazione all'attività diffamatoria (Cass. pen. Sez. V Sent., 19/02/2018, n. 16751) . Questo non vuol dire che non sussista il fatto-reato, ma che semplicemente viene scissa la responsabilità dell’autore di esso (che resta ferma, eccome!) da quella del responsabile del sito !
Infatti, deve essere chiarito che , come affermato in giurisprudenza di merito (App. Trento, 24/06/2016) il moderatore o amministratore del sito internet non incorre in penale responsabilità ex art. 595 c.p. (diffamazione) in relazione al messaggio di contenuto diffamatorio pubblicato da un utente sul relativo blog, qualora non sia provato che il medesimo abbia consapevolmente esaminato il messaggio anonimo e ne abbia volutamente consentito la pubblicazione , o , ancora, non si sia attivato per la rimozione del post diffamatorio : diversamente, ne risponderebbe a titolo di concorso nel reato (art.81 c.p.) .
Qui ,dunque, risiede la differenza di trattamento sanzionatorio del blog rispetto alla testata giornalistica (cartacea ovvero online) , la quale ultima è espressamente garantita dall’art.21 Costituzione .
Tuttavia,si ripete, qualora il responsabile del blog abbia volutamente inserito un post diffamatorio, oppure non abbia adottato adeguati filtri per impedire a terzi frequentatori di inserire post diffamatori o calunniosi, oppure, ancora, non abbia dato seguito alla segnalazione della persona offesa rimuovendo il post diffamatorio ( Cass.pen., Sez.V, sent. 20 marzo 2019, n.12546) .
La giurisprudenza è intervenuta frequentemente in materia, precisando, per esempio, che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Cass.pen., Sez. 5, 14/11/2016 , n. 4873).
L’altra faccia della medaglia, per così dire, è costituita dalle minori garanzie derivanti dal non rientrare nell’alveo della stampa periodica; infatti, è ammesso il sequestro preventivo di un sito, qualificato blog anche dal suo gestore, che sia stato utilizzato per commettere il reato di diffamazione e manchi degli elementi necessari a individuare una testata giornalistica telematica (nella specie, era stata dal giudice di merito valorizzata l'assenza del carattere della periodicità regolare delle pubblicazioni, della testata e della registrazione), non rilevando in senso contrario la natura dell'attività informativa svolta dal sito medesimo, né la circostanza che il gestore fosse iscritto all'ordine dei giornalisti; in caso di commissione del reato di diffamazione, infatti, nel concetto di stampa non rientrano i nuovi mezzi destinati a essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, in quanto non registrati: quindi tali mezzi possono essere oggetto di sequestro preventivo, non potendo godere delle garanzie costituzionali a tutela della manifestazione del pensiero (Cass.Pen., Sez. V, 25/02/2016, n. 12536) 1.
Le persone vittime di una diffamazione hanno azione in sede penale (oltre che in sede civile) contro l’autore del commento che, se identificato, potrà essere querelato per diffamazione (con costituzione di parte civile nel relativo procedimento per ottenere il risarcimento dei danni subiti) ; sarà in tal caso aperto un fascicolo contro “noti” ; al contrario, se l’autore è sconosciuto verrà aperto un fascicolo contro “ignoti”. Fonte di prova potrà essere la stampa della pagine diffamatoria ovvero lo stesso screenshot della stessa pagina , sempre con la riproduzione dell’indirizzo telematico nel quale è presente il post incriminato.
A.S.
1In argomento di sequestro preventivo di un blog , Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 07/06/2019, n. 27675 ha così stabilito : « In tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un "blog" che integra un "mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, per cui non trova applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico, che rimane riservata, invece, alle testate giornalistiche telematiche. (Fattispecie relativa a un "blog" pubblicato su un sito gestito da un soggetto non iscritto nel Registro degli operatori di comunicazione, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto da un lato legittimo il sequestro, dall'altro insussistenti i presupposti del reato di pubblicazione di stampa clandestina, contestato insieme a varie ipotesi di diffamazione). (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 01/04/2019)
Per quanto concerne le problematiche penalistiche , oggetto della nostra sintetica analisi, l’aspetto più discusso è quello delle offese fatte, direttamente (con articoli o post pubblicati) o indirettamente (con interventi/commenti di terzi) , alle reputazione, all’onore, decoro e/o intimità delle persone.
In particolare, le condotte di diffamazione sono state facilitate dalla possibilità di un numero esponenziale degli utenti della rete internet di esprimere giudizi su tutti gli argomenti trattati, per cui alla schiera di "opinionisti social" spesso si associano i cosiddetti "odiatori sul web", che non esitano - spesso dietro l'anonimato- ad esprimere giudizi con eloquio volgare ed offensivo.
Va detto subito che, sul tema, la giurisprudenza più risalente è oscillante tra una equiparazione ed una distinzione dell’attività del blogger rispetto a quella della testata giornalistica.
Recentemente , anche sulla spinta delle garanzie sempre ribadite dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sembra essersi consolidato nella giurisprudenza di legittimità , in senso più favorevole, l’indirizzo secondo il quale ,in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod.pen. (che disciplina i reati commessi col mezzo della stampa periodica) , in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) . In tal caso viene precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell'amministrazione all'attività diffamatoria (Cass. pen. Sez. V Sent., 19/02/2018, n. 16751) . Questo non vuol dire che non sussista il fatto-reato, ma che semplicemente viene scissa la responsabilità dell’autore di esso (che resta ferma, eccome!) da quella del responsabile del sito !
Infatti, deve essere chiarito che , come affermato in giurisprudenza di merito (App. Trento, 24/06/2016) il moderatore o amministratore del sito internet non incorre in penale responsabilità ex art. 595 c.p. (diffamazione) in relazione al messaggio di contenuto diffamatorio pubblicato da un utente sul relativo blog, qualora non sia provato che il medesimo abbia consapevolmente esaminato il messaggio anonimo e ne abbia volutamente consentito la pubblicazione , o , ancora, non si sia attivato per la rimozione del post diffamatorio : diversamente, ne risponderebbe a titolo di concorso nel reato (art.81 c.p.) .
Qui ,dunque, risiede la differenza di trattamento sanzionatorio del blog rispetto alla testata giornalistica (cartacea ovvero online) , la quale ultima è espressamente garantita dall’art.21 Costituzione .
Tuttavia,si ripete, qualora il responsabile del blog abbia volutamente inserito un post diffamatorio, oppure non abbia adottato adeguati filtri per impedire a terzi frequentatori di inserire post diffamatori o calunniosi, oppure, ancora, non abbia dato seguito alla segnalazione della persona offesa rimuovendo il post diffamatorio ( Cass.pen., Sez.V, sent. 20 marzo 2019, n.12546) .
La giurisprudenza è intervenuta frequentemente in materia, precisando, per esempio, che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Cass.pen., Sez. 5, 14/11/2016 , n. 4873).
L’altra faccia della medaglia, per così dire, è costituita dalle minori garanzie derivanti dal non rientrare nell’alveo della stampa periodica; infatti, è ammesso il sequestro preventivo di un sito, qualificato blog anche dal suo gestore, che sia stato utilizzato per commettere il reato di diffamazione e manchi degli elementi necessari a individuare una testata giornalistica telematica (nella specie, era stata dal giudice di merito valorizzata l'assenza del carattere della periodicità regolare delle pubblicazioni, della testata e della registrazione), non rilevando in senso contrario la natura dell'attività informativa svolta dal sito medesimo, né la circostanza che il gestore fosse iscritto all'ordine dei giornalisti; in caso di commissione del reato di diffamazione, infatti, nel concetto di stampa non rientrano i nuovi mezzi destinati a essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, in quanto non registrati: quindi tali mezzi possono essere oggetto di sequestro preventivo, non potendo godere delle garanzie costituzionali a tutela della manifestazione del pensiero (Cass.Pen., Sez. V, 25/02/2016, n. 12536) 1.
Le persone vittime di una diffamazione hanno azione in sede penale (oltre che in sede civile) contro l’autore del commento che, se identificato, potrà essere querelato per diffamazione (con costituzione di parte civile nel relativo procedimento per ottenere il risarcimento dei danni subiti) ; sarà in tal caso aperto un fascicolo contro “noti” ; al contrario, se l’autore è sconosciuto verrà aperto un fascicolo contro “ignoti”. Fonte di prova potrà essere la stampa della pagine diffamatoria ovvero lo stesso screenshot della stessa pagina , sempre con la riproduzione dell’indirizzo telematico nel quale è presente il post incriminato.
A.S.
1In argomento di sequestro preventivo di un blog , Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 07/06/2019, n. 27675 ha così stabilito : « In tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un "blog" che integra un "mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, per cui non trova applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico, che rimane riservata, invece, alle testate giornalistiche telematiche. (Fattispecie relativa a un "blog" pubblicato su un sito gestito da un soggetto non iscritto nel Registro degli operatori di comunicazione, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto da un lato legittimo il sequestro, dall'altro insussistenti i presupposti del reato di pubblicazione di stampa clandestina, contestato insieme a varie ipotesi di diffamazione). (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 01/04/2019)
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