Si riporta parte della sentenza della Corte dei Conti della Puglia n. 53/2018
Nella
presente situazione delle pensioni del settore pubblico, sembra non
si possa individuare più l’esercizio di una discrezionalità
legislativa nell’attuare – sia pur variamente – l’adeguamento
costante tra i due tronconi del trattamento retributivo ( quello di
attività e quello pensionistico ), ma che si debba parlare di una
completa negazione di quel principio di “ solidarietà “ tra
lavoratori e pensionati, cui si deve affiancare una solidarietà più
ampia dell’intera collettività, come argomenta la sentenza
costituzionale n. 226/1993; si tratta di principi che - aggiunge la
sentenza –se non richiedono una rigorosa corrispondenza tra
contribuzioni e prestazioni previdenziali esigono però un limite di
ragionevolezza nel legiferare che sembra nella specie del tutto
obliterato, non essendoci più alcuna commisurazione delle pensioni
agli stipendi.
Né
può essere dimenticato che se è vero – come la Corte
costituzionale ha più volte rilevato – che il legislatore
deve farsi carico della non illimitatezza delle risorse finanziarie,
è anche vero che dalla natura retributiva del trattamento di
quiescenza sembrano derivare conseguenze non trascurabili ai sensi
dell’articolo 36 della Costituzione.
Per
le ragioni sopra esposte non può condividersi l’orientamento
seguito dalla prevalente giurisprudenza delle sezioni giurisdizioni e
di appello della Corte dei conti.
Del
resto, con riferimento ad analogo giudizio ( n.
27894),
la stessa Amministrazione degli Interni non ha esperito appello
avverso la sentenza di questo G.U.P., con cui è stato riconosciuto
il diritto alla perequazione del trattamento pensionistico,
evidentemente condividendo il ragionamento contenuto nella sentenza
di accoglimento.
In
applicazione, quindi, degli articoli 36 e 38 della Costituzione
ritiene questo Giudice, per le considerazioni sopra espresse, che
debba essere affermato il diritto del ricorrente alla perequazione
del trattamento pensionistico, con aggancio ai miglioramenti
economici concessi al personale di pari qualifica ed anzianità in
attività di servizio.