L'INPS SBAGLIA I CALCOLI SULLE PENSIONI DEI MILITARI E DELLE FORZE DI POLIZIA - SOCCOMBE INNANZI AI RICORSI PRESENTATI

Le sentenze di alcune Corti Contabili stanno rimettendo in discussione l'applicazione dell'aliquota di percentuale calcolata ai fini pensionistici, per Militari, Carabinieri, Finanzieri etcc.
Chi , al 31 dicembre 1995 non ha fatto valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.
Chi ha maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile, secondo le sentenze di alcune Corti dei Conti, deve essere destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, per il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.
Tuttavia, il trattamento pensionistico in godimento calcolato fino ad ora dall'INPS, è quello più sfavorevole dell'aliquota di cui all’art. 44 del medesimo d.P.R. per il quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”. Inoltre, secondo l'interpretazione dell'INPS , la base di calcolo del 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva.
La Corte dei Conti per la Regione Sardegna, rivedendo alcune sue decisioni precedenti, decideva in senso favorevole all'accoglimento della tesi del ricorrente, consentenza n. 2 del 4 gennaio 2018; Sez. giur. Sardegna, 4 aprile 2018, n. 68; in termini analoghi.
Come è incontestato, la pensione del ricorrente veniva liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.
Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza veniva liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.
Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.
Nel caso del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.
Pertanto, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Dello stesso avviso si sono espresse la stessa Corti per la Regione Calabria eCorte per la Regione Toscana.
G.L.
Chi , al 31 dicembre 1995 non ha fatto valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.
Chi ha maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile, secondo le sentenze di alcune Corti dei Conti, deve essere destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, per il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.
Tuttavia, il trattamento pensionistico in godimento calcolato fino ad ora dall'INPS, è quello più sfavorevole dell'aliquota di cui all’art. 44 del medesimo d.P.R. per il quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”. Inoltre, secondo l'interpretazione dell'INPS , la base di calcolo del 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva.
La Corte dei Conti per la Regione Sardegna, rivedendo alcune sue decisioni precedenti, decideva in senso favorevole all'accoglimento della tesi del ricorrente, consentenza n. 2 del 4 gennaio 2018; Sez. giur. Sardegna, 4 aprile 2018, n. 68; in termini analoghi.
Come è incontestato, la pensione del ricorrente veniva liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.
Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza veniva liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.
Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.
Nel caso del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.
Pertanto, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Dello stesso avviso si sono espresse la stessa Corti per la Regione Calabria eCorte per la Regione Toscana.
G.L.