Il TAR della
Campania, con la sentenza n. 3820 del 17/07/2015, ha affermato la
legittimità del diritto di accesso agli atti in possesso di
equitalia e dell' agenzia delle entrate, al fine di far valere i
possibili vizi sostanziali nel processo tributario.
Sempre
in merito al diritto di accesso, lo stesso Tribunale, richiamando la
sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 12 maggio 2014,
n. 2422, ha ribadito che i concessionari della riscossione hanno
l'obbligo di custodire gli atti , le relative matrici e le
specifiche notifiche, per anni cinque. Il contribuente può accedere
agli atti, estrapolarne copie e chiederne il loro deposito nelle
opportune sedi (art. 24, L. 241/90).