giovedì 9 giugno 2016

URANIO IMPOVERITO - MILITARE VINCE IL RICORSO CONTRO IL MINISTERO DELLA DIFESA - I TRIBUNALI AMM.VI BASTONANO LE COMMISSIONI DI VERIFICA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI SERVIZIO


Un militare si oppone al diniego del riconoscimento della propria malattia per cause derivanti il proprio servizio. Il T.A.R di Firenze accoglie il ricorso dell'appellante e nel corpo della sentenza bastona Il Comitato di verifica delle cause di servizio per il ripetuto utilizzo, nelle motivazioni di diniego del riconoscimento,di frasi usate ripetutamente «a stampone» in numerosissimi casi analoghi, evitando cosi una congrua e pregnante motivazione del non accoglimento. Siffatta sentenza è all'origine di un'interrogazione parlamentare, con richiesta di risposta scritta, circa il comportamento delle predette commissioni. Si riporta di seguito l'interrogazione, dalla quale si potrà leggere la motivazione della sentenza. Alleghiamo altresì altra sentenza del Tribunale Amministrativo Ligure che condanna il Ministero della Difesa per iritardi derivanti dal pagamento dell'equo indennizzo.


ATTOCAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTASCRITTA 4/12667
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Sedutadi annuncio: 597 del 29/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI Gruppo: MOVIMENTO 5STELLE Data firma: 29/03/2016 

Destinatari
Ministerodestinatario:
MINISTERO DELLADIFESA
MINISTERODELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESAdelegato in data 29/03/2016
Statoiter:
IN CORSO
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta4-12667
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Martedì 29 marzo 2016, seduta n. 597 


LUIGI DI MAIO, RIZZO e GRILLO. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che: il 15 marzo è stata depositata una sentenza della I sezione del TAR Toscana (n.462/2016) emessa sulla base di un ricorso proposto da un ex militare,G.M., contro il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia eil Comitato di verifica delle cause di servizio. Tale ricorso sarebbe stato finalizzato all'annullamento del decreto del Ministero della difesa nonché del relativo parere della Commissione di verifica delle cause di servizio (d'ora in poi CVCS) nelle parti in cui si è ritenuto che l'infermità riscontrata al ricorrente non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio; in tale sentenza,vengono fatte dal citato giudice amministrativo alcune affermazioni molto gravi circa il comportamento delle CVCS. Si tratta di passaggi nei quali viene demolita l'attività di tali Commissioni, passaggi che – per quanto ampi – meritano di essere di seguito riportati;il giudice, infatti, afferma che «alla luce dell'ampia (anzi, come detto, eccessiva) esposizione delle acquisizioni scientifiche in materia di rischi da esposizione a proiettili ad uranio impoverito ea fronte della indiscutibile presenza prolungata del ricorrente in teatri di guerra ove è stato fatto uso di tali munizionamenti, con i conseguenti effetti di rilascio nell'ambiente di particelle da esplosione contro obiettivi a loro volta inquinanti (industrie chimiche), il tutto accompagnato da una condizione di indebolimento generale delle difese immunitarie indotto da una serie continua di vaccinazioni, appare davvero ermetica, come tale illogica e priva di ogni supporto descrittivo-motivazionale la sopra riportata affermazione del CVCS. Come si è già ricordato, quest'ultimo,infatti, si è limitato ad affermare che «non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese, benché impegnative, disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità,che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali». Si tratta di affermazione stereotipa, in quanto – secondo l'ampia casistica in materia, più volte sottoposta al vaglio di questo Tribunale –ripetutamente usata, con un'abusata tecnica redazionale «a stampone»dal medesimo Comitato in numerosissimi casi analoghi, come tale doppiamente inspiegabile e tanto più sorprendente. Si tratta,infatti, di valutazione proveniente da organo tecnico-amministrativo di cui fanno parte giudici provenienti dalle diverse magistrature,avvocati dello Stato, dirigenti statali, ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della polizia di Stato, funzionari medici di amministrazioni dello Stato: cioè quello che dovrebbe essere il fior fiore delle capacità e competenze in materia di procedimenti amministrativi e scienze medico-legali. Come tale, esso Comitato dovrebbe assicurare al cittadino il massimo grado di rispetto dei fondamentali canoni di buona azione amministrativa di carattere discrezionale, in termini di motivazione, adeguatezza istruttoria,logicità, imparzialità e trasparenza. (...) Come ampiamente rilevato in giurisprudenza, vari e qualificati studi, oltre alla documentazione citata nel ricorso, hanno evidenziato gli effetti gradimenti nocivi derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito(relazioni delle commissioni parlamentari d'inchiesta del 12 gennaio 2008 e del 9 gennaio 2013: TAR Toscana, sez. I. 09/06/2015 n. 880; siveda anche TAR Lazio, Roma, I bis, 21 luglio 2014, n. 7777). (...) In tale contesto, il riconoscimento dell'indennità in questione non richiede la dimostrazione certa del nesso causale, operando un criterio di probabilità, alla cui stregua il verificarsi dell'evento canceroso costituisce elemento sufficiente a determinare il diritto,per la vittima della patologia, all'indennità, qualora l'Amministrazione non sia in grado di escludere, con specifica,puntuale e convincente motivazione, il nesso di causalità (TAR Sicilia, Palermo, I, 4 marzo 2014, n. 649). Rispetto a tale quadro scientifico-giurisprudenziale, la motivazione del CVCS si manifesta –come già evidenziato – apodittica, autoreferenziale, illogica ederrata; quanto al secondo aspetto di irragionevolezza, lo stesso Comitato non si è premurato di capire e far capire quali sarebbero i«fattori individuali» tali da recidere qualsiasi nesso quantomeno di con casualità con le sopra ricordate condizioni di lavoro, quali,ad esempio: familiarità tumorale, esiti di patologie tumorali anteriori all'impiego in zone di guerra, eccetera. Né lo stesso Comitato, a fronte delle significative circostanze favorevoli alle pretese del ricorrente, si è sforzato in alcun modo di dimostrare che i teatri ove ha operato il ricorrente fossero immuni da quei pericoli di inquinamento radioattivo o comunque ambientale che il ricorrente, dal canto suo, si è diligentemente preoccupato di dimostrare, anche con riferimento alle date di insorgenza della patologia tumorale. (...) In particolare, si è ribadito più volte che la pregressa partecipazione a missioni all'estero, se da un lato non giustifica il riconoscimento indifferenziato e in via automatica della dipendenza da causa di servizio delle patologie dalle quali il personale militare sia risultato affetto, essa, tuttavia e per converso, costituisce circostanza di fatto che – tenuto anche conto del numero consistente di missioni (come nel caso di specie) –richiede un puntuale approfondimento istruttori e motivazionale del CVCS caso per caso (e non con formule «copia e incolla»), diretto a far emergere con convincente chiarezza le ragioni che abbiano indotto l'amministrazione ad escludere l'esistenza di un fattore specifico di rischio in rapporto di causalità con la malattia (TAR Toscana,9-6-2015, n. 880); peraltro, dalla stessa giurisprudenza emerge l'andamento ondivago ed imperscrutabile del CVCS, il quale per altre,del tutto analoghe fattispecie, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali contratte in zone di guerra: TAR Toscana, 13/07/2015, n. 1068. Ugualmente ondivago ed imperscrutabile appare il giudizio dello stesso CVCS, laddove per lo stesso militare e per le stesse circostanze da un lato riconosce il nesso eziologico per una patologia tumorale e dall'altro esclude per un'altra analoga infermità (TAR Toscana, 13/07/2015, n. 1068). In definitiva, nessuna specifica ragione di esclusione è dato rinvenire nella tautologica motivazione dell'atto impugnato che attraverso generico riferimento all'insussistenza di “disagi e strapazzi ditale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali”, da un lato, trascura di attribuire la dovuta considerazione alle peculiari caratteristiche(geografiche e funzionali) del servizio prestato dal ricorrente,dall'altro mette di indicare quali siano i fattori individuali predisponenti o determinanti sul piano causale»; infine, il TAR Toscana conclude che «in relazione al reiterato comportamento delCVCS, denotante grave negligenza nell'esame del caso, il Collegio trasmette copia della presente sentenza il Sig. Ministro dell'economia delle finanze e al Sig. Capo di gabinetto dello stesso Ministro, nonché – in relazione al ricorrente contenzioso che il predetto comportamento del Comitato di verifica ingenera con i conseguenti esborsi a carico dell'erario per oneri processuali,maggiori somme per interessi e quant'altro – alla Procura regionale Toscana della Corte dei Conti»; la citata sentenza certificata ad avviso degli interroganti il fallimento dell'attività dei CVCS,fallimento che ha risvolti gravissimi da un punto di vista della giustizia sociale e dell'immagine dello Stato: non bisogna dimenticare che si tratta di servitori dello Stato che contraggono patologie gravissime che nella maggior parte dei casi uccidono giovani vite dopo atroci sofferenze, lasciando vedove e orfani giovanissimi; in un contesto del genere è vergognoso e inammissibile che la risposta dello Stato – già ontologicamente colpevole per non aver saputo salvaguardare la salute dei suoi servitori –consista in essere quello che agli interroganti appare un insabbiamento sistematico; dalla lettura dei citati passi della recente sentenza del TAR Toscana, infatti, si deduce come sia frequente la prassi del CVCS di insabbiare le richieste di riconoscimento di causa di servizio, negandole con decisioni «copia e incolla», motivate pretestuosamente che poi danno luogo a un contenzioso perdente per amministrazioni con conseguente insoddisfazione delle vittime (se non dopo contenziosi che durano anni e che spesso vedono la fine molto tempo dopo la morte del malato), costi ancora più alti per l'erario, incalcolabile danno d'immagine per lo Stato; occorre precisare che quanto rilevato dal TAR Toscana fosse già noto agli interroganti da molteplici segnalazioni ricevute anche in ragione dell'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito; è evidente come il Parlamento e il Governo non possano più tollerare una situazione del genere –: se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto espresso in premessa; se il Governo non ritenga di dover attivare nel più breve tempo possibile affinché le Commissioni di verifica delle cause di servizio vengano superate e i loro compiti vengano affidati ad un organismo veramente capace di assumere delle decisioni che siano aderenti alla realtà dei fatti; se, nel frattempo, i Ministri  interrogati non ritengano di richiamare, per quanto di rispettiva competenza, i membri delle Commissioni di verifica delle cause di servizio ad uno svolgimento dignitoso delle loro, in linea con lo spirito di cui al secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione,laddove si prevede «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore», requisiti che, secondo quanto si legge nella sentenza citata in premessa e secondo quanto segnalato agli interroganti da una pluralità di ex militari, non sarebbero ravvisabili nei componenti delle Commissioni di verifica delle cause di servizio; se i Ministri interrogati non ritengano, per quanto di competenza, di segnalare alla Corte deiConti i comportamenti posti in essere dai membri delle Commissioni di verifica delle cause di servizio e se non ritengano altresì di assumere, in tutte le sedi le iniziative necessarie per tutelare l'immagine delle istituzioni lesa dalle decisioni assunte da codeste commissioni. (4-12667)


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