Secondo
la Circolare
del Ministero dell'Interno 557/RS/011113/0461 dell'8 marzo 2010,
per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero
necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e
periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza; per orario di
lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale
ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito
dell'orario di servizio secondo le disposizioni di cui al presente
Accordo e nel rispetto delle norme contrattuali.
Orbene, negli anni sono stati promulgati Decreti Presidenziali che recepivano gli accordi sindacali riguardanti il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziari e Corpo forestale dello Stato ) che i provvedimenti di concertazione riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento militare ( Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza), sottolineando l'uguaglianza della normativa che generava l'indirizzo economico – sociale e lavorativo dei lavoratori impiegati nel comparto Sicurezza. Il quadro normativo che modella l' orario di lavoro, la retribuzione, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, deve trarre origine dalle medesime norme che di fatto regolano la materia. Se ne deduce, pertanto, che la circolare in questione, seppur indirizzata a tutte le gerarchie affini alla Polizia di Stato, deve ricadere su tutte le altre forze di Polizia, di estrazione civile e militare.
Rimandiamo alla lettura della circolare che riguarda le argomentazioni d'interesse per il personale delle forze dell'ordine, ma ne estrapoliamo alcuni argomenti, che di seguito citiamo:a) La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato (Art. 7 Co. 8);b) Eventuali deroghe previste da accordi sottoscritti a livello territoriale, in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 7, comma 6, possono attuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:
Orbene, negli anni sono stati promulgati Decreti Presidenziali che recepivano gli accordi sindacali riguardanti il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziari e Corpo forestale dello Stato ) che i provvedimenti di concertazione riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento militare ( Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza), sottolineando l'uguaglianza della normativa che generava l'indirizzo economico – sociale e lavorativo dei lavoratori impiegati nel comparto Sicurezza. Il quadro normativo che modella l' orario di lavoro, la retribuzione, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, deve trarre origine dalle medesime norme che di fatto regolano la materia. Se ne deduce, pertanto, che la circolare in questione, seppur indirizzata a tutte le gerarchie affini alla Polizia di Stato, deve ricadere su tutte le altre forze di Polizia, di estrazione civile e militare.
Rimandiamo alla lettura della circolare che riguarda le argomentazioni d'interesse per il personale delle forze dell'ordine, ma ne estrapoliamo alcuni argomenti, che di seguito citiamo:a) La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato (Art. 7 Co. 8);b) Eventuali deroghe previste da accordi sottoscritti a livello territoriale, in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 7, comma 6, possono attuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:
- dopo il riposo settimanale non può effettuarsi il turno ricadente nella fascia oraria 00-07;
- tra un turno e l'altro devono intercorrere non meno di 11 ore (Art. 8 Co. 2 );
- Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario, nei turni 19-24 di cui al comma 1, lettera a). Il personale nella giornata di rientro da un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni o dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno 00,00/07,00 ( Art. 8 Co. 5 );
d) Nei
casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non
continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili
esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di
ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
- Impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;
- non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14,00/20,00; non impiego nel turno 00,00/07,00 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero straordinario (Art. 9 Co. 8 );
e) L’orario
flessibile è applicabile nei servizi non continuativi con esclusione
dei servizi esterni di controllo del territorio. I dirigenti
responsabili degli uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata
del dipendente, l’applicazione dell’orario flessibile.
L’eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente
motivato. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e
può essere prevista: anticipando o posticipando l’orario di
entrata o l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno (
Art. 10 Co.1 );
f) Per cambio turno si intende la modifica dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:
f) Per cambio turno si intende la modifica dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa.
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta:
1.su
richiesta scritta e motivata del personale interessato. L’eventuale
diniego deve essere motivato per iscritto.
2.d’ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio motivate e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni Ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2.d’ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio motivate e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni Ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
- Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese (Art. 11 Co 1, 2 e 3 );
g) Il
personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un’anzianità
di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può
chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e
notturne (
Art. 18 Co. 2 );
In relazione all'impiego del personale, alcuni provvedimenti furono presi dalle rispettive amministrazioni per armonizzare le esigenze del personale con quelle del servizio. Nelle Circolari del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri SM- Ufficio Legislazione Nr. 183/66-236-2-2006 datata 26 febbraio 2009 si ribadiva il tempo che doveva trascorrere per l'impiego del personale alla fine del riposo settimanale ( sei ore ), con l'intento di garantire l'effettivo godimento del riposo settimanale. Oltre all'esigenza di beneficiare appieno della giornata di riposo , bisogna ricordare che il riposo deve essere considerato parte integrante del servizio , in quanto subordinato ad esso, pertanto, valutando la distanza che deve intercorrere fra un servizio e l'altro, il militare non può essere impiegato in un turno notturno alla scadenza del giorno di riposo.
Circolare Ministero Interno 19 febbraio 2013 ( cambio turno e reperibilità )
FONTE: www.adods.org
In relazione all'impiego del personale, alcuni provvedimenti furono presi dalle rispettive amministrazioni per armonizzare le esigenze del personale con quelle del servizio. Nelle Circolari del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri SM- Ufficio Legislazione Nr. 183/66-236-2-2006 datata 26 febbraio 2009 si ribadiva il tempo che doveva trascorrere per l'impiego del personale alla fine del riposo settimanale ( sei ore ), con l'intento di garantire l'effettivo godimento del riposo settimanale. Oltre all'esigenza di beneficiare appieno della giornata di riposo , bisogna ricordare che il riposo deve essere considerato parte integrante del servizio , in quanto subordinato ad esso, pertanto, valutando la distanza che deve intercorrere fra un servizio e l'altro, il militare non può essere impiegato in un turno notturno alla scadenza del giorno di riposo.
Circolare Ministero Interno 19 febbraio 2013 ( cambio turno e reperibilità )
FONTE: www.adods.org