mercoledì 22 luglio 2015

ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

Secondo la Circolare del Ministero dell'Interno 557/RS/011113/0461 dell'8 marzo 2010, per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza; per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio secondo le disposizioni di cui al presente Accordo e nel rispetto delle norme contrattuali.

Orbene, negli anni sono stati promulgati Decreti Presidenziali che recepivano gli accordi sindacali riguardanti il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziari e Corpo forestale dello Stato ) che i provvedimenti di concertazione riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento militare ( Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza), sottolineando l'uguaglianza della normativa che generava l'indirizzo economico – sociale e lavorativo dei lavoratori impiegati nel comparto Sicurezza. Il quadro normativo che modella l' orario di lavoro, la retribuzione, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, deve trarre origine dalle medesime norme che di fatto regolano la materia. Se ne deduce, pertanto, che la circolare in questione, seppur indirizzata a tutte le gerarchie affini alla Polizia di Stato, deve ricadere su tutte le altre forze di Polizia, di estrazione civile e militare.

Rimandiamo alla lettura della circolare che riguarda le argomentazioni d'interesse per il personale delle forze dell'ordine, ma ne estrapoliamo alcuni argomenti, che di seguito citiamo:
a) La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato (Art. 7 Co. 8);b) Eventuali deroghe previste da accordi sottoscritti a livello territoriale, in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 7, comma 6, possono attuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:
  • dopo il riposo settimanale non può effettuarsi il turno ricadente nella fascia oraria 00-07;
  • tra un turno e l'altro devono intercorrere non meno di 11 ore (Art. 8 Co. 2 )
  1. Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario, nei turni 19-24 di cui al comma 1, lettera a). Il personale nella giornata di rientro da un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni o dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno 00,00/07,00 ( Art. 8 Co. 5 );
d) Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
  • Impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;
  • non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14,00/20,00; non impiego nel turno 00,00/07,00 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero straordinario (Art. 9 Co. 8 );
e) L’orario flessibile è applicabile nei servizi non continuativi con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio. I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata del dipendente, l’applicazione dell’orario flessibile. L’eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista: anticipando o posticipando l’orario di entrata o l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno ( Art. 10 Co.1 ); 
f) Per cambio turno si intende la modifica dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa. 
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta: 
    1.su richiesta scritta e motivata del personale interessato. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.

    2.d’ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio motivate e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni Ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
  1. Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese (Art. 11 Co 1, 2 e 3 );

g) Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un’anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne ( Art. 18 Co. 2 );
In relazione all'impiego del personale, alcuni provvedimenti furono presi dalle rispettive amministrazioni per  armonizzare  le esigenze del personale con quelle del servizio. Nelle Circolari del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri SM- Ufficio Legislazione Nr. 183/66-236-2-2006 datata 26 febbraio 2009 si ribadiva il tempo che doveva trascorrere per l'impiego del personale alla fine del riposo settimanale ( sei ore ), con l'intento di garantire l'effettivo godimento del riposo settimanale. Oltre all'esigenza di beneficiare appieno della giornata di riposo , bisogna ricordare che il riposo deve essere considerato parte integrante del servizio , in quanto subordinato ad esso, pertanto, valutando la distanza che deve intercorrere fra un servizio e l'altro, il militare non può essere impiegato in un turno notturno alla scadenza del giorno di riposo. 
Circolare Ministero Interno 19 febbraio 2013 ( cambio turno e reperibilità ) 


FONTE: www.adods.org

NOTE CARATTERISTICHE

Nel ricorso avverso la compilazione delle note caratteristiche si potrebbero seguire contemporaneamente due vie ( a mio avviso impropriamente), quella gerarchica e quella giurisdizionale, mentre diversamente è previsto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anziché al TAR. Il ricorso gerarchico ha una durata di 90 giorni rispetto al tempo che il TAR impiega ad emettere sentenza. In ogni caso, seguendo il ricorso gerarchico, è poi possibile esperire rimedio con ricorso straordinario al TAR o al Capo dello Stato.

Si deve poi ricordare la differenza del giudizio espresso nelle note caratteristiche e il foglio di comunicazione; mentre il primo può non essere accettato, essendo successivamente impugnabile, il secondo deve essere obbligatoriamente sottoscritto, poiché costituisce formalmente lo strumento che rende incontestabile l'avvenuta comunicazione. Diversamente, si potrà incorrere nel reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 c.p.m.p. (o Tribunale penale ordinario 
Cass.40303/2012)  con applicazione della pena della reclusione. Si tratta ovviamente di una conseguenza inerente il particolare status di militare.
  • L’atto recante le note caratteristiche sul conto dell’inferiore gerarchico è da considerarsi atto pubblico, e ciò non solo perché redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche perché esso – atto interno e preparatorio- costituisce parte integrante di fattispecie complessa di atto pubblico. In siffatta situazione, nella redazione delle note, la S.C. ha ritenuto che si possa ravvisare il reato di diffamazione . (Cass. Sez. !^, n. 749 del 16/06/2005 )
  • L'abbassamento delle note caratteristiche deve essere adeguatamente motivato e le sanzioni disciplinari annullate non lo giustificano. Il TAR ritiene che l’eliminazione della sanzione disciplinare, con evidente carattere di retroattività, rende del tutto ingiustificata la sistematica riduzione della valutazione concernente le 21 voci. (TAR Emilia Romagna N. 00602/2013 REG.PROV.COLL)
  • Nel caso di conflitto su un giudizio in esame, vi è l’obbligo di astensione del compilatore e del revisore che abbiano già espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata. (TAR Emilia Romagna n.502/2014 ).
  • Le spese di lite sono a carico dell'amministrazione che in autotutela ha annullato l'atto, a fronte della riconosciuta sussistenza dell’irregolarità che ha indotto all’esercizio del potere di autotutela. (TAR Emilia Romagna n. 637/2013)
  • Illegittimo l'abbassamento delle valutazioni nelle note caratteristiche e della qualifica senza una specifica motivazione, in contraddittorietà tra valutazioni nel giudizio del 2° revisore. ( TAR Liguria- sez II – sentenza 4 gennaio 2013, n.4Cons. Stato – sez. II – parere 30 maggio 2012, n. 2623 ).
  • Il Tribunale accoglie le censure del ricorrente in merito alla violazione dei principi e delle norme che devono presiedere alla compilazione delle schede valutative del personale militare. La Sezione sottolinea, in particolare,                                                                                                                                                      - la violazione del principio di imparzialità insita nella mancata astensione del superiore che si trovi in situazione di impossibilità di esprimere un giudizio obiettivo sul valutando;
           - la violazione dell’obbligo di motivazione dell’improvviso abbassamento verticale della qualifica. (TAR                       Liguria – sez II – sentenza 1 febbraio 2012, n.229).
  • E’ utile ricordare che secondo un consolidato orientamento di giurisprudenza i giudizi formulati dai superiori sui militari di carriera costituiscono manifestazione di discrezionalità tecnica, che spingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non risultino arbitrari, irrazionali, illogici o basati su un evidente travisamento dei fatti, che peraltro spetta al ricorrente dimostrare (si veda TAR Puglia-Bari, sez. III n. 1805/2011 e le pronunce ivi richiamate). Il Comandante tuttavia deve astenersi in considerazione dello stato di tensione che si può creare tra due militari. (TAR Piemonte N. 01000/2012 REG.SEN. N. 00186/2005 REG.RIC. N. 00324/2007 REG.RIC )
  • Il ricorso gerarchico può essere rigettato sul rilievo del presunto ritardo nella presentazione dello stesso, in considerazione che la data utile ai fini del computo dei termini è quella di presentazione del ricorso e non di ricezione dello stesso da parte dell’autorità competente alla decisione. Altresì, come già riportato, le motivazioni che determinano un abbassamento delle note, devono essere congrue e rilevabili. (TAR Lombardia n. 83_2009)
FONTE: www.adods.org