Il Giudice di
pace di Vasto, con la sentenza n.268 del 5
giugno 2015, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs
n.28 del 16 marzo 2015 , che ha determinato alcune modifiche al
codice penale ( art. 131 bis, tenuità del fatto), nelle
quali si precisa che innanzi ad un fatto criminoso di gravità
ridotta non si procede più alla punizione del colpevole ma
all’archiviazione del procedimento penale, ha annullato un
verbale di violazione al c.d.s. , consistita nell'eccesso di velocità
rilevato con apparecchio “autovelox”. La violazione di eccesso di
velocità rilevata con l'autovelox su un'autovettura che superava i
16 km orari oltre il limite consentito, munita di contachilometri
analogico e non digitale, è stata ritenuta nulla, per la tenuità
del fatto. Il giudice ha presupposto che la violazione possa non
essere considerata volontaria, tanto da non intravedere la
pericolosità del soggetto, vista la esiguità del fatto. Tale
considerazione rileva il principio secondo cui discendono le regole
generali del diritto, in base alle quali, i principi di tale
ordinamento si devono applicare anche anche alle sanzioni
amministrative. Sostanzialmente, chi circola con un'autovettura
munita di contachilometri digitale e non analogico, qualora superi di
pochi chilometri il limite di velocità, non può essere sanzionato,
in considerazione della tenuità del fatto. Ancor più importante
la sentenza n.113/15 del 18.06.2015 della Corte
Costituzionale, che dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art.45 comma 6, del D.lgs n.285/1992, nella parte
in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate
nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano
sottoposte a verifiche periodiche funzionali di tarature. La
sentenza della Consulta corregge cosi' l'indirizzo giurisprudenziale
della Corte di Cassazione, che riteneva non applicabile agli
autovelox la legge n.273/1991, relativa alla verifica della taratura
degli apparecchi di misurazione elettronica della velocità. In
conclusione, se gli apparecchi di controllo elettronico della
velocità (autovelox, tele laser) non sono stati sottoposti a visite
periodiche, la constatazione della violazione è nulla.