Cassazione n. 4516/2012;
La
Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012, fortificando
la sentenza del T.A.R. Lazio che annullava le cartelle d’Equitalia
non redatte o firmate da un dirigente.
L'indirizzo
giurisprudenziale precisa come le crtelle devono essere redatte e
quali datti in esse devono essere riportati. Infatti, in esse non
devono essere riportati solo i dati riferiti alla cifra globale, ma
anche ogni singolo calcolo con riferimento alle singole aliquote che
annualmente sono state maturate. In virtù di ciò il contribuente
non è obbligato ad esperire indagini per capire le indagini per le
quali le cartelle siano state emesse, poiché risulterebbe una
violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Si potrebbe
quindi avvalorare l'ipotesi che tutte le cartelle notificate dopo il
mese di Giugno del 2008 siano illegittime se prive dell’indicazione
della base di calcolo.
Anche
la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza
n.92 del 1° Ottobre del 2012 ricalca quella della Cassazione,
ribadisce che l’atto di riscossione deve presentare tutti gli
elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza
dei calcoli effettuati (es. metodo calcolo interessi), altrimenti la
cartella è nulla e non va pagata.