mercoledì 2 settembre 2015

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA- CERTEZZA TEMPORALE




Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo186 del codice della strada, anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 7 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'articolo 186, con qualsiasi mezzo,e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, ora priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale (Sezione IV, 11 marzo 2014, Pittiani).
Nel caso in esame va però rilevato che la "prova" del superamento del tasso rilevante per la ravvisabilità è stata fornita attraverso la valorizzazione degli esiti degli esami sulle urine. 
Sul punto è stato evidenziato che l'illecito in esame è rapportato all'entità di alcool presente nel sangue al momento del fatto:l'indagine tossicologica, solitamente compiuta con il cosiddetto alcoltest deve, pertanto, individuare la condizione del conducente al momento della guida, attraverso un'indagine che, prossima cronologicamente al fatto, sia in grado di rispondere all'interrogativo sulla presenza dell'alcool nel sangue al momento della guida. 
L'esame esperito indica la quantità di etanolo presente nelle urine ma non reca alcuna attendibile informazione scientifica dalla quale possa inferirsi la quantità di alcool ematico ( il dato giuridicamente rilevante) e \ soprattutto)l'epoca dell'assunzione della sostanza. 
L'etanolo riscontrato, in ipotesi, potrebbe, infatti, essere l'esito risalente nel tempo ed anteriore alla condotta di guida. 
Cass.Penale Sent. Sez. 4 Num. 27005 Anno 2015

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