mercoledì 22 luglio 2015

NOTE CARATTERISTICHE

Nel ricorso avverso la compilazione delle note caratteristiche si potrebbero seguire contemporaneamente due vie ( a mio avviso impropriamente), quella gerarchica e quella giurisdizionale, mentre diversamente è previsto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anziché al TAR. Il ricorso gerarchico ha una durata di 90 giorni rispetto al tempo che il TAR impiega ad emettere sentenza. In ogni caso, seguendo il ricorso gerarchico, è poi possibile esperire rimedio con ricorso straordinario al TAR o al Capo dello Stato.

Si deve poi ricordare la differenza del giudizio espresso nelle note caratteristiche e il foglio di comunicazione; mentre il primo può non essere accettato, essendo successivamente impugnabile, il secondo deve essere obbligatoriamente sottoscritto, poiché costituisce formalmente lo strumento che rende incontestabile l'avvenuta comunicazione. Diversamente, si potrà incorrere nel reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 c.p.m.p. (o Tribunale penale ordinario 
Cass.40303/2012)  con applicazione della pena della reclusione. Si tratta ovviamente di una conseguenza inerente il particolare status di militare.
  • L’atto recante le note caratteristiche sul conto dell’inferiore gerarchico è da considerarsi atto pubblico, e ciò non solo perché redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche perché esso – atto interno e preparatorio- costituisce parte integrante di fattispecie complessa di atto pubblico. In siffatta situazione, nella redazione delle note, la S.C. ha ritenuto che si possa ravvisare il reato di diffamazione . (Cass. Sez. !^, n. 749 del 16/06/2005 )
  • L'abbassamento delle note caratteristiche deve essere adeguatamente motivato e le sanzioni disciplinari annullate non lo giustificano. Il TAR ritiene che l’eliminazione della sanzione disciplinare, con evidente carattere di retroattività, rende del tutto ingiustificata la sistematica riduzione della valutazione concernente le 21 voci. (TAR Emilia Romagna N. 00602/2013 REG.PROV.COLL)
  • Nel caso di conflitto su un giudizio in esame, vi è l’obbligo di astensione del compilatore e del revisore che abbiano già espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata. (TAR Emilia Romagna n.502/2014 ).
  • Le spese di lite sono a carico dell'amministrazione che in autotutela ha annullato l'atto, a fronte della riconosciuta sussistenza dell’irregolarità che ha indotto all’esercizio del potere di autotutela. (TAR Emilia Romagna n. 637/2013)
  • Illegittimo l'abbassamento delle valutazioni nelle note caratteristiche e della qualifica senza una specifica motivazione, in contraddittorietà tra valutazioni nel giudizio del 2° revisore. ( TAR Liguria- sez II – sentenza 4 gennaio 2013, n.4Cons. Stato – sez. II – parere 30 maggio 2012, n. 2623 ).
  • Il Tribunale accoglie le censure del ricorrente in merito alla violazione dei principi e delle norme che devono presiedere alla compilazione delle schede valutative del personale militare. La Sezione sottolinea, in particolare,                                                                                                                                                      - la violazione del principio di imparzialità insita nella mancata astensione del superiore che si trovi in situazione di impossibilità di esprimere un giudizio obiettivo sul valutando;
           - la violazione dell’obbligo di motivazione dell’improvviso abbassamento verticale della qualifica. (TAR                       Liguria – sez II – sentenza 1 febbraio 2012, n.229).
  • E’ utile ricordare che secondo un consolidato orientamento di giurisprudenza i giudizi formulati dai superiori sui militari di carriera costituiscono manifestazione di discrezionalità tecnica, che spingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non risultino arbitrari, irrazionali, illogici o basati su un evidente travisamento dei fatti, che peraltro spetta al ricorrente dimostrare (si veda TAR Puglia-Bari, sez. III n. 1805/2011 e le pronunce ivi richiamate). Il Comandante tuttavia deve astenersi in considerazione dello stato di tensione che si può creare tra due militari. (TAR Piemonte N. 01000/2012 REG.SEN. N. 00186/2005 REG.RIC. N. 00324/2007 REG.RIC )
  • Il ricorso gerarchico può essere rigettato sul rilievo del presunto ritardo nella presentazione dello stesso, in considerazione che la data utile ai fini del computo dei termini è quella di presentazione del ricorso e non di ricezione dello stesso da parte dell’autorità competente alla decisione. Altresì, come già riportato, le motivazioni che determinano un abbassamento delle note, devono essere congrue e rilevabili. (TAR Lombardia n. 83_2009)
FONTE: www.adods.org

Nessun commento:

Posta un commento