domenica 15 marzo 2015

CARTELLE ESATTORIALI – NULLITA'. EQUITALIA SOCCOMBE.

Cassazione n. 4516/2012;



La Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012, fortificando la sentenza del T.A.R. Lazio che annullava le cartelle d’Equitalia non redatte o firmate da un dirigente.
L'indirizzo giurisprudenziale precisa come le crtelle devono essere redatte e quali datti in esse devono essere riportati. Infatti, in esse non devono essere riportati solo i dati riferiti alla cifra globale, ma anche ogni singolo calcolo con riferimento alle singole aliquote che annualmente sono state maturate. In virtù di ciò il contribuente non è obbligato ad esperire indagini per capire le indagini per le quali le cartelle siano state emesse, poiché risulterebbe una violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Si potrebbe quindi avvalorare l'ipotesi che tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008 siano illegittime se prive dell’indicazione della base di calcolo.
Anche la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n.92 del 1° Ottobre del 2012 ricalca quella della Cassazione, ribadisce che l’atto di riscossione deve presentare tutti gli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (es. metodo calcolo interessi), altrimenti la cartella è nulla e non va pagata.


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