mercoledì 18 novembre 2015

SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - ILLEGITTIMITÀ' - MANCATA AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE.


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La S.C. di Cassazione afferma che, relativamente alle sanzioni disciplinari conservative - e non per le sole sanzioni espulsive - ha ritenuto che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta (vedi ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2011 n. 1926).
Da quanto esposto emerge, tuttavia, che quando la condotta contestata al lavoratore appaia violatrice non di generali obblighi di legge ma di puntuali regole comportamentali negozialmente previste e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l'affissione si presenta necessaria.
Va considerato che, in tema di procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici, la disposizione di cui all'art. 25, n.10, del c.c.n.l. del 6 luglio 1995 per il personale degli enti locali - prevede che al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. La particolare disciplina contenuta nel CCNL di settore - di natura pubblicistica e quindi oggetto di accertamento ed interpretazione diretta da parte della Corte di Cassazione - prevede che al codice disciplinare deve essere data una particolare forma di pubblicità, che è tassativa e non può essere sostituita con altre (vedi, in tali sensi, Cass. 23 marzo 2010 n. 6976).
Non può, infatti, ritenersi valido il principio, pur enunciato dalla S.C., alla cui stregua la previsione nella disposizione di legge, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, è sufficiente alla conoscenza da parte della generalità e rende inutile la suddetta affissione (vedi Cass. 8 gennaio 2007 n. 56).
Ciò in quanto è il contenuto stesso della disposizione collettiva che disciplina la fattispecie scrutinata - relativa all'obbligo di idonea pubblicità del codice disciplinare - che palesa come inderogabile siffatto obbligo, e rende inapplicabile sia quella giurisprudenza la quale ha ritenuto non
necessaria l'affissione del codice disciplinare quando la violazione è percepita come tale dal senso comune o in base ai principi generali (vedi Cass. cit. n. 6976/10), sia quell'orientamento che sulla natura "normativa" delle disposizioni collettive di comparto, fonda il giudizio di non necessità della
affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.
Cass. Civ. Lav. 21 luglio 2015, n. 15218

giovedì 24 settembre 2015

CARTELLE ESATTORIALI - CASI DI NULLITA'


Le cartelle di pagamento, meglio note come cartelle esattoriali, sono quello strumento del quale si avvale la Pubblica Amministrazione per recuperare i crediti vantati a vario titolo nei confronti dei contribuenti. Più precisamente, si tratta dell’atto inviato da Equ italia... 
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venerdì 11 settembre 2015

NOTE CARATTERISTICHE


Avv. Francesco Pandolfi Valutazioni dei Militari: il limite della discrezionalità. Visto l'interesse suscitato da articoli in materia di valutazioni militari, commentiamo un'altra interessante sentenza di primo grado del Tar Milano, la n. 558 del 25 febbraio 2015. Un principio di fondo che si c ... 
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mercoledì 2 settembre 2015

NON FERMARSI AL POSTO DI BLOCCO COSTITUISCE REATO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE



La  Corte di Cassazione costantemente riafferma il principio che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta dei soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, sent. n. 40 del 10/09/2013, E, Rv. 257915; Sez. 2, sent. n. 46618 del 20/11/2009, Corrado e altri, Rv. 245420; Sez. 2, sent. n. 41419 del 18/09/2009, Lorusso, Rv. 245243; Sez. 4, sent. n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535; Sez. 6, sent. n. 31716 del 08/04/2003, Laraspata, Rv. 226251 e altre conformi).

Corte di Cassazione sentenza 24 giugno 2015 n. 26528

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA- CERTEZZA TEMPORALE




Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo186 del codice della strada, anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 7 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007 n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'articolo 186, con qualsiasi mezzo,e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, ora priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale (Sezione IV, 11 marzo 2014, Pittiani).
Nel caso in esame va però rilevato che la "prova" del superamento del tasso rilevante per la ravvisabilità è stata fornita attraverso la valorizzazione degli esiti degli esami sulle urine. 
Sul punto è stato evidenziato che l'illecito in esame è rapportato all'entità di alcool presente nel sangue al momento del fatto:l'indagine tossicologica, solitamente compiuta con il cosiddetto alcoltest deve, pertanto, individuare la condizione del conducente al momento della guida, attraverso un'indagine che, prossima cronologicamente al fatto, sia in grado di rispondere all'interrogativo sulla presenza dell'alcool nel sangue al momento della guida. 
L'esame esperito indica la quantità di etanolo presente nelle urine ma non reca alcuna attendibile informazione scientifica dalla quale possa inferirsi la quantità di alcool ematico ( il dato giuridicamente rilevante) e \ soprattutto)l'epoca dell'assunzione della sostanza. 
L'etanolo riscontrato, in ipotesi, potrebbe, infatti, essere l'esito risalente nel tempo ed anteriore alla condotta di guida. 
Cass.Penale Sent. Sez. 4 Num. 27005 Anno 2015

mercoledì 19 agosto 2015

GUIDA SENZA PATENTE - SONO INUTILIZZABILI LE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI CC SUL VERBALE.

La sentenza di primo grado ha fondato la pronuncia di condanna sulle risultanze del  verbale di contestazione a firma dei Carabinieri , dal quale il Tribunale ha desunto la prova che, in data 13 settembre 2010, il minore fosse stato fermato mentre si trovava alla guida del veicolo Kymco Agility e che gli fosse stata contestata la violazione dell'art.116, commi 13 e 18 cod. strada con la motivazione <perché circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della prescritta patente di guida perché mai conseguita>.
Occorre, in proposito distinguere, tra le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, quelle dichiarazioni che riguardano il fatto costituente oggetto d'indagine dalle dichiarazioni che si riferiscono ad un reato diverso, posto che l'inutilizzabilità dibattimentale prevista dall'art. 350, comma 7, cod. proc .pen. colpisce solo il primo tipo di dichiarazioni spontanee (Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Ricciardi, Rv. 243846; Sez.6, n.15483 del 12/02/2004, Cortese, Rv.229342); il verbale di dichiarazioni spontanee riguardante un fatto penalmente rilevante diverso da quello oggetto d'indagine può, invece, essere acquisito in altro processo come documento
(Sez. 6, n. 15791 del 14/03/2005, Martinuzzi, Rv. 231875).
Con particolare attenzione agli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione, va poi precisato che le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli art.350 e 351 cod. proc. pen., annotate ex art.357 cod. proc. pen., non rientrano nell’elencazione tassativa di cui all’art.431 cod. proc. pen., relativa agli atti che trasmigrano nel fascìcolo per il dibattimento e dì cui si può dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili. Ne consegue che le sommarie informazioni assunte senza le garanzie difensive dalla persona a cui carico emergono indizi di reità non possono essere utilizzate in dibattimento, imponendo l’art.63 cod. proc. pen. di interrompere l’interrogatorio qualora emergano indizi dì reità; la prova contenuta in quegli atti deve, quindi, essere nuovamente formata nel dibattimento.
Occorre, inoltre, distinguere l'inutilizzabilità dalla nullità, posto che la prima si riferisce all'assunzione di prove acquisite <in violazione dei divieti stabiliti dalla legge> (art. 191 cod.proc.pen.), mentre la nullità discende dall'assunzione di prove senza l'osservanza delle prescritte formalità (Sez. 2, n. 15877 del 27/03/2008, Lo Verde, Rv. 239775; Sez. 1, n. 7491 del 27/05/1994, Mazzuoccolo, Rv. 198371; Sez. 1, n. 2891 del 16/11/1993, dep.1994, Nuzzo, Rv. 198590; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190571). 

Cass. 23306/2015

lunedì 10 agosto 2015

LEGGE PINTO - TEMPI CERTI


Avv. Francesco Pandolfi ORA ESISTE UN DOCUMENTO UFFICIALE PER IL PAGAMENTO RAPIDO DEGLI INDENNIZZI IN LISTA DI ATTESA PER L'EQUA RIPARAZIONE Il 18 maggio 2015 il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia e il Direttore Generale della Banca d'Italia hanno sottoscritto un interessante accordo, c ... 
Fonte: Studiocataldi.it 


martedì 4 agosto 2015

IL CHIRURGO CAPO-EQUIPE E' RESPONSABILE PENALMENTE DELL'ESITO DELL'OPERAZIONE.

La Corte di  Cassazione, con la sentenza n.33329/2915, ha ritenuto responsabile penalmente il chirurgo capo-equipe anche per gli errori dei suoi collaboratori, seppur di competenze diverse, poiché l'operazione deve essere coordinata, in tutte le sue fasi, dal capo del gruppo di lavoro. Nella sostanza, il chirurgo che rappresenta il capo dell' equipe di lavoro, deve avvalersi del ruolo istituzionale cui viene investito e far valere la sua opinione nell' esecuzione dell'atto operatorio. Ne discende che le complicanze che ne derivano dall'esecuzione dell'atto possono ricadere su di lui, a causa delle decisioni da egli prese.

mercoledì 22 luglio 2015

ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

Secondo la Circolare del Ministero dell'Interno 557/RS/011113/0461 dell'8 marzo 2010, per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici centrali e periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza; per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio secondo le disposizioni di cui al presente Accordo e nel rispetto delle norme contrattuali.

Orbene, negli anni sono stati promulgati Decreti Presidenziali che recepivano gli accordi sindacali riguardanti il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziari e Corpo forestale dello Stato ) che i provvedimenti di concertazione riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento militare ( Arma dei Carabinieri e Corpo della guardia di finanza), sottolineando l'uguaglianza della normativa che generava l'indirizzo economico – sociale e lavorativo dei lavoratori impiegati nel comparto Sicurezza. Il quadro normativo che modella l' orario di lavoro, la retribuzione, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, deve trarre origine dalle medesime norme che di fatto regolano la materia. Se ne deduce, pertanto, che la circolare in questione, seppur indirizzata a tutte le gerarchie affini alla Polizia di Stato, deve ricadere su tutte le altre forze di Polizia, di estrazione civile e militare.

Rimandiamo alla lettura della circolare che riguarda le argomentazioni d'interesse per il personale delle forze dell'ordine, ma ne estrapoliamo alcuni argomenti, che di seguito citiamo:
a) La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposo, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato (Art. 7 Co. 8);b) Eventuali deroghe previste da accordi sottoscritti a livello territoriale, in ragione di specifiche esigenze locali di cui all'articolo 7, comma 6, possono attuarsi tenendo conto dei seguenti criteri:
  • dopo il riposo settimanale non può effettuarsi il turno ricadente nella fascia oraria 00-07;
  • tra un turno e l'altro devono intercorrere non meno di 11 ore (Art. 8 Co. 2 )
  1. Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario, nei turni 19-24 di cui al comma 1, lettera a). Il personale nella giornata di rientro da un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni o dal congedo straordinario non può essere impiegato nel turno 00,00/07,00 ( Art. 8 Co. 5 );
d) Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico restano salvi i seguenti criteri:
  • Impiego preferibilmente di personale che, secondo la pianificazione settimanale, non avrebbe dovuto effettuare il rientro nella medesima giornata;
  • non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14,00/20,00; non impiego nel turno 00,00/07,00 del personale che rientra dal congedo ordinario ovvero straordinario (Art. 9 Co. 8 );
e) L’orario flessibile è applicabile nei servizi non continuativi con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio. I dirigenti responsabili degli uffici dispongono, su richiesta scritta e motivata del dipendente, l’applicazione dell’orario flessibile. L’eventuale provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato. La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista: anticipando o posticipando l’orario di entrata o l’orario di uscita di 30 o 60 minuti per ciascun turno ( Art. 10 Co.1 ); 
f) Per cambio turno si intende la modifica dell’orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale disposta successivamente alla programmazione stessa. 
2. La modifica dei turni previsti dagli articoli precedenti può essere disposta: 
    1.su richiesta scritta e motivata del personale interessato. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto.

    2.d’ufficio per particolari e motivate esigenze di servizio motivate e per non più di una volta la settimana per ogni dipendente, con criteri di rotazione e, comunque, nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni Ufficio dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
  1. Il cambio del turno relativamente ai quadranti notturni può essere disposto solo in caso di assoluta necessità e, comunque, non più di una volta al mese (Art. 11 Co 1, 2 e 3 );

g) Il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero con un’anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato dai turni previsti nelle fasce serali e notturne ( Art. 18 Co. 2 );
In relazione all'impiego del personale, alcuni provvedimenti furono presi dalle rispettive amministrazioni per  armonizzare  le esigenze del personale con quelle del servizio. Nelle Circolari del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri SM- Ufficio Legislazione Nr. 183/66-236-2-2006 datata 26 febbraio 2009 si ribadiva il tempo che doveva trascorrere per l'impiego del personale alla fine del riposo settimanale ( sei ore ), con l'intento di garantire l'effettivo godimento del riposo settimanale. Oltre all'esigenza di beneficiare appieno della giornata di riposo , bisogna ricordare che il riposo deve essere considerato parte integrante del servizio , in quanto subordinato ad esso, pertanto, valutando la distanza che deve intercorrere fra un servizio e l'altro, il militare non può essere impiegato in un turno notturno alla scadenza del giorno di riposo. 
Circolare Ministero Interno 19 febbraio 2013 ( cambio turno e reperibilità ) 


FONTE: www.adods.org

NOTE CARATTERISTICHE

Nel ricorso avverso la compilazione delle note caratteristiche si potrebbero seguire contemporaneamente due vie ( a mio avviso impropriamente), quella gerarchica e quella giurisdizionale, mentre diversamente è previsto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anziché al TAR. Il ricorso gerarchico ha una durata di 90 giorni rispetto al tempo che il TAR impiega ad emettere sentenza. In ogni caso, seguendo il ricorso gerarchico, è poi possibile esperire rimedio con ricorso straordinario al TAR o al Capo dello Stato.

Si deve poi ricordare la differenza del giudizio espresso nelle note caratteristiche e il foglio di comunicazione; mentre il primo può non essere accettato, essendo successivamente impugnabile, il secondo deve essere obbligatoriamente sottoscritto, poiché costituisce formalmente lo strumento che rende incontestabile l'avvenuta comunicazione. Diversamente, si potrà incorrere nel reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 c.p.m.p. (o Tribunale penale ordinario 
Cass.40303/2012)  con applicazione della pena della reclusione. Si tratta ovviamente di una conseguenza inerente il particolare status di militare.
  • L’atto recante le note caratteristiche sul conto dell’inferiore gerarchico è da considerarsi atto pubblico, e ciò non solo perché redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche perché esso – atto interno e preparatorio- costituisce parte integrante di fattispecie complessa di atto pubblico. In siffatta situazione, nella redazione delle note, la S.C. ha ritenuto che si possa ravvisare il reato di diffamazione . (Cass. Sez. !^, n. 749 del 16/06/2005 )
  • L'abbassamento delle note caratteristiche deve essere adeguatamente motivato e le sanzioni disciplinari annullate non lo giustificano. Il TAR ritiene che l’eliminazione della sanzione disciplinare, con evidente carattere di retroattività, rende del tutto ingiustificata la sistematica riduzione della valutazione concernente le 21 voci. (TAR Emilia Romagna N. 00602/2013 REG.PROV.COLL)
  • Nel caso di conflitto su un giudizio in esame, vi è l’obbligo di astensione del compilatore e del revisore che abbiano già espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata. (TAR Emilia Romagna n.502/2014 ).
  • Le spese di lite sono a carico dell'amministrazione che in autotutela ha annullato l'atto, a fronte della riconosciuta sussistenza dell’irregolarità che ha indotto all’esercizio del potere di autotutela. (TAR Emilia Romagna n. 637/2013)
  • Illegittimo l'abbassamento delle valutazioni nelle note caratteristiche e della qualifica senza una specifica motivazione, in contraddittorietà tra valutazioni nel giudizio del 2° revisore. ( TAR Liguria- sez II – sentenza 4 gennaio 2013, n.4Cons. Stato – sez. II – parere 30 maggio 2012, n. 2623 ).
  • Il Tribunale accoglie le censure del ricorrente in merito alla violazione dei principi e delle norme che devono presiedere alla compilazione delle schede valutative del personale militare. La Sezione sottolinea, in particolare,                                                                                                                                                      - la violazione del principio di imparzialità insita nella mancata astensione del superiore che si trovi in situazione di impossibilità di esprimere un giudizio obiettivo sul valutando;
           - la violazione dell’obbligo di motivazione dell’improvviso abbassamento verticale della qualifica. (TAR                       Liguria – sez II – sentenza 1 febbraio 2012, n.229).
  • E’ utile ricordare che secondo un consolidato orientamento di giurisprudenza i giudizi formulati dai superiori sui militari di carriera costituiscono manifestazione di discrezionalità tecnica, che spingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non risultino arbitrari, irrazionali, illogici o basati su un evidente travisamento dei fatti, che peraltro spetta al ricorrente dimostrare (si veda TAR Puglia-Bari, sez. III n. 1805/2011 e le pronunce ivi richiamate). Il Comandante tuttavia deve astenersi in considerazione dello stato di tensione che si può creare tra due militari. (TAR Piemonte N. 01000/2012 REG.SEN. N. 00186/2005 REG.RIC. N. 00324/2007 REG.RIC )
  • Il ricorso gerarchico può essere rigettato sul rilievo del presunto ritardo nella presentazione dello stesso, in considerazione che la data utile ai fini del computo dei termini è quella di presentazione del ricorso e non di ricezione dello stesso da parte dell’autorità competente alla decisione. Altresì, come già riportato, le motivazioni che determinano un abbassamento delle note, devono essere congrue e rilevabili. (TAR Lombardia n. 83_2009)
FONTE: www.adods.org

domenica 5 luglio 2015

AUTOVELOX E TELELASER DEVONO ESSERE REVISIONATI PERIODICAMENTE. SI APPLICA SU AUTOVETTURA CON CONTACHILOMETRI ANALOGICO, LA TENUITA' DEL FATTO. NULLITA' DEI VERBALI.

Il Giudice di pace di Vasto, con la sentenza n.268 del 5 giugno 2015, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n.28 del 16 marzo 2015 , che ha determinato alcune modifiche al codice penale ( art. 131 bis, tenuità del fatto), nelle quali si precisa che innanzi ad un fatto criminoso di gravità ridotta non si procede più alla punizione del colpevole ma all’archiviazione del procedimento penale, ha annullato un verbale di violazione al c.d.s. , consistita nell'eccesso di velocità rilevato con apparecchio “autovelox”. La violazione di eccesso di velocità rilevata con l'autovelox su un'autovettura che superava i 16 km orari oltre il limite consentito, munita di contachilometri analogico e non digitale, è stata ritenuta nulla, per la tenuità del fatto. Il giudice ha presupposto che la violazione possa non essere considerata volontaria, tanto da non intravedere la pericolosità del soggetto, vista la esiguità del fatto. Tale considerazione rileva il principio secondo cui discendono le regole generali del diritto, in base alle quali, i principi di tale ordinamento si devono applicare anche anche alle sanzioni amministrative. Sostanzialmente, chi circola con un'autovettura munita di contachilometri digitale e non analogico, qualora superi di pochi chilometri il limite di velocità, non può essere sanzionato, in considerazione della tenuità del fatto. Ancor più importante la sentenza n.113/15 del 18.06.2015 della Corte Costituzionale, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.45 comma 6, del D.lgs n.285/1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche funzionali di tarature. La sentenza della Consulta corregge cosi' l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che riteneva non applicabile agli autovelox la legge n.273/1991, relativa alla verifica della taratura degli apparecchi di misurazione elettronica della velocità. In conclusione, se gli apparecchi di controllo elettronico della velocità (autovelox, tele laser) non sono stati sottoposti a visite periodiche, la constatazione della violazione è nulla.

giovedì 4 giugno 2015

MANCATO AVANZAMENTO A GRADO SUPERIORE - LIMITI DELLA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA


Avv. Francesco Pandolfi IL PRINCIPIO DI DISCREZIONALITA' E L'ECCESSO DI POTERE NELLO SCRUTINIO DEL CURRICULUM DEL MILITARE. Come si sa, l'elevato grado di discrezionalità che caratterizza il sistema di valutazione dell'Amministrazione militare riguardante, ad esempio, Ufficiali che debbono essere scrutinati ai fini di avanzamento al grado superiore, incontra il limite dell'eccesso di potere.

Fonte: (www.StudioCataldi.it) 
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mercoledì 3 giugno 2015

TRASCRIZIONE PRA - QUERELA DI FALSO - NULLA LA CARTELLA ESATTORIALE SUL MANCATO PAGAMENTO DEL BOLLO

Si riporta un intervento esplicativo di Plagenza Fabrizio, pubblicato sul sito Diritto.it.

Valenza trascrizione P.R.A. - mezzo di prova contraria idonea a rendere nulla la trascrizione al P.R.A. - riflesso sull'illegittimità della pretesa tributaria per il bollo auto – nota a Sentenza n.26720/28/14 Commissione Tributaria Provinciale di Roma

Pubblicato in Giurisprudenza tributaria il 22/04/2015
Si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma- n. 26720/28/14 con la quale la Commissione adita, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, difeso dall’Avv. Fabrizio PLAGENZA del Foro di Roma, volto all'annullamento della pretesa tributaria, relativa alla tassa bollo auto 2009 richiesta con cartella di pagamento notificata entro il termine di 3 anni, ha annullato la pretesa sul presupposto che, come sancito che"l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle asse dovute dal 1^ gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli e autoscafi si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte",così come previsto dall'art. 5, 51^ comma del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, come sostituito dall'art. 3 D.L. 6 novembre 1985 n. 597 e dal D.L. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito nella Legge 7 marzo 1986, n. 60(nel caso di specie la cartella di pagamento era stata notificata,come detto, entro il predetto termine triennale), la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la trascrizione al P.R.A. degli atti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli costituisce soltanto un mezzo di pubblicità ma il trasferimento di proprietà si realizza per l'effetto del mero consenso delle parti, sicchè le risultanze del P.R.A. hanno il valore di presunzione semplice che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. Civ. n. 7267 del 2000).Nel caso trattato dalla CTP adita, la ricorrente aveva esposto l'estraneità al possesso del veicolo, contestandola mediante produzione di denuncia-querela. La Commissione precisa che, "a prescindere dal fatto che la denuncia – querela (circa la falsità del trasferimento di proprietà dell'autovettura) costituisce di per sé (per le conseguenze penali cui andrebbe incontro la ricorrente nel caso di accertata falsità delle circostanze rappresentate nella querela di falso),quel mezzo di prova contraria idonea a rendere nulla la trascrizione al P.R.A. del trasferimento di proprietà a suo nome e, quindi, illegittima la pretesa tributaria per il bollo auto".Nonostante la costituzione in giudizio sia dell'Ente Impositore che del creditore sostanziale, la CTP di Roma ha annullato la cartella di pagamento ritualmente notificata nel termine prescritto.


La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti - ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Ne consegue che, fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura. 
Sez. III, sent. n. 7267 del 01-06-2000 
Sez. I, sent. n. 4489 del 28-03-2002

sabato 30 maggio 2015

LA VISITA MEDICA OLTRE L'ORARIO DI LAVORO È DA CONSIDERARSI LAVORO STRAORDINARIO

L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha inoltrato richiesta di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Nello specifico l’istante chiede di sapere: “se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego:

  • la visita deve essere svolta in orario di lavoro oppure il datore ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche fuori dal normale orario di servizio;
  • inoltre laddove la visita si svolga fuori dall’orario di servizio, il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita deve essere o meno retribuito come ore di lavoro straordinario.”
Il mInistero del lavoro e delle politiche Soiciali, con interpello n. 18 del 2014 ha specificato che, la visita presso il medico del lavoro deve rientrare nel normale orario di servizio e, qualora ciò non fosse possibile, il tempo impiegato deve essere considerato orario di lavoro continuativo e/o straordinario.

martedì 28 aprile 2015

domenica 15 marzo 2015

CARTELLE ESATTORIALI – NULLITA'. EQUITALIA SOCCOMBE.

Cassazione n. 4516/2012;



La Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012, fortificando la sentenza del T.A.R. Lazio che annullava le cartelle d’Equitalia non redatte o firmate da un dirigente.
L'indirizzo giurisprudenziale precisa come le crtelle devono essere redatte e quali datti in esse devono essere riportati. Infatti, in esse non devono essere riportati solo i dati riferiti alla cifra globale, ma anche ogni singolo calcolo con riferimento alle singole aliquote che annualmente sono state maturate. In virtù di ciò il contribuente non è obbligato ad esperire indagini per capire le indagini per le quali le cartelle siano state emesse, poiché risulterebbe una violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Si potrebbe quindi avvalorare l'ipotesi che tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008 siano illegittime se prive dell’indicazione della base di calcolo.
Anche la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n.92 del 1° Ottobre del 2012 ricalca quella della Cassazione, ribadisce che l’atto di riscossione deve presentare tutti gli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (es. metodo calcolo interessi), altrimenti la cartella è nulla e non va pagata.


mercoledì 4 marzo 2015

martedì 24 febbraio 2015

MOBBING NEL MONDO MILITARE

Avv. Francesco Pandolfi               cassazionista
E' opinione assai diffusa che il mobbing sia un qualcosa di difficilmente dimostrabile specialmente in ambito militare: dicia ...
Fonte: Studiocataldi.it
Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17502.asp