La
giurisprudenza sul punto è rigorosa, richiedendo che
l’individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a
mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica e nominativa
ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria
conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere
deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa
prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal
contesto in cui è inserita (Sez. 5, sentenza n. 2135 del 07/12/1999
Rv. 215476; massime precedenti conformi: N. 6507 del 1978 Rv. 139108,
N. 8120 del 1992 Rv. 191312, N. 10307 del 1993 Rv. 195555, N. 18249
del 2008 Rv. 239831). Nei caso di specie risulta documentalmente e
non è contestato che il ricorrente non abbia menzionato
nell’intervista giornalistica il Comandante dei corpo della Polizia
Municipale di ….... e il responsabile dei servizio di
verbalizzazione del medesimo corpo di Polizia Municipale, tanto meno
ha individuato un qualche politico o funzionario comunale,
limitandosi a rilevare che l’elemento anomalo, costituito dal
numero dei ricorsi accolti per ritardi nella procedura di notifica
della contestazione o per difetto di controdeduzioni, pari a circa il
70%, non poteva essere casuale, facendo da ciò discendere che si
trattava di errori “voluti dall’alto”. L’accoglimento del 70%
dei ricorsi relativi alle sanzioni amministrative rappresentava, come
riconosciuto anche dal giudice di secondo grado, un dato
oggettivamente abnorme e non contestato dalle persone offese, che non
poteva essere attribuito al caso; pertanto, il ricorrente ne
individuava la ragione nell’insipienza di coloro che avevano la
responsabilità politica e amministrativa dei servizi comunali e che,
evidentemente, per lungo tempo non avevano adottato gli opportuni
accorgimenti organizzativi. La censura contenuta nell’articolo in
oggetto appare, sotto il profilo dell’individuazione dei
responsabili delle disfunzioni, assolutamente generica lontana dai
presupposti di “affidabile certezza” richiesti dalla
giurisprudenza, in quanto priva di indicazione nominativa, sia
riguardo ai singoli responsabili, sia agli enti o alle strutture
specificamente preposte, per il tramite dei rispettivi funzionari,
dirigenti o politici, all’istruzione e definizione delle pratiche
in oggetto.