Con
la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Cagliari del 30/11/2012, con la quale...X.... era ritenuto
responsabile del reato continuato di cui agli artt. 323 e 479 cod.
pen., commesso fino al 13/04/2007, quale maresciallo in servizio
presso le Stazioni dei Carabinieri di Sinnai prima e di Quartu S.
Elena poi, nominando l'avv. Y difensore d'ufficio degli arrestati
, nonostante lo stesso non fosse inserito nell'elenco dei difensori
reperibili predisposto dal locale consiglio dell'ordine degli
avvocati, sollecitando gli arrestati, o i congiunti degli stessi a
nominare l'avv. .Y quale difensore di fiducia ed attestando
falsamente, nei verbali, che l'arrestato era stato interpellato con
esito negativo circa la volontà di nominare un difensore di fiducia.
martedì 28 ottobre 2014
domenica 26 ottobre 2014
SANZIONI DISCIPLINARI - TEMPI PER LA CONTESTAZIONE
La
Cassazione ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 20719 del
10/09/2013; Sez. L, Sentenza n. 15649 del 01/07/2010; Sez. L,
Sentenza n. 18711 del 06/09/2007; Sez. L, Sentenza n. 14113 del
20/06/2006) che, in tema di procedimento disciplinare, il principio
secondo il quale l'addebito deve essere contestato immediatamente va
inteso in un'accezione relativa, compatibile con l'intervallo di
tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento
delle infrazioni commesse dal prestatore. La valutazione
dell'immediatezza della contestazione è rimessa alla valutazione del
giudice di merito (il cui giudizio, insindacabile in sede di
legittimità ove sia immune da vizi logici e sia adeguatamente
motivato), il quale è libero di attingere il proprio convincimento
da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee.
La
Corte ha più volte affermato (Sez. L, Sentenza n. 3600 del
16/02/2010; Sez. L, Sentenza n. 4502 del 21/02/2008) che, ai fini
dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività
del licenziamento, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un
lavoratore sottoposto a procedimento penale, la definitiva
contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti
ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del
procedimento penale stesso; si è precisato inoltre (Sez. L, Sentenza
n. 3697 del 17/02/2010; Sez. L, Sentenza a 3697 del 17/02/2010) che,
in tema di procedimento disciplinare a carico di pubblici dipendenti,
per fatti penalmente rilevanti, non è ipotizzabile la violazione del
principio di immediatezza della contestazione e dell'adozione del
provvedimento disciplinare, qualora la P.A., uniformandosi alle
disposizioni della contrattazione collettiva in caso di emergenza di
fatti-reato, abbia atteso l'esito delle indagini e del processo,
destinando il dipendente ad altre mansioni, e in seguito, avuta
notizia, in via ufficiale, del rinvio a giudizio, abbia provveduto
alla sospensione cautelare e, all’esito del processo penale, a
nuova valutazione dei fatti ascritti al lavoratore, disponendone il
licenziamento.
In
tema di procedimento disciplinare, ai fini dell'accertamento della
sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in
caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto
a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi
fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione
alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle
esigenze di tutela del segreto istruttorio.
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