sabato 25 ottobre 2014

MILITARI - RISARCIMENTO DANNI.

Militari: sicurezza sul lavoro, risarcimento danni per euro 150.000,00 oltre interessi

Avv. Francesco Pandolfi
cassazionista

Un nota di commento alla sentenza n. 2020/12 del Tar Lombardia – Brescia sez. 1 - in tema di sicurezza sul lavoro in ambito militare e risarcimento dei danni biologico, morale, psichico, esistenziale, alla vita di relazione e alla dignità personale anche per violazione di norme antinfortunistiche da parte dell’amministrazione.

Il principio generale ricavabile dalla lettura del testo della sentenza offre e conferma le preziose linee guida da utilizzare per la domanda di danni anche avanti il Tar, similmente a quanto accade per le istanze promosse davanti il Giudice Ordinario o al Magistrato del Lavoro.

I criteri per approdare alla prova del danno sono: 1) il ricorrente deve provare i fatti costitutivi dell'obbligazione, ovvero il titolo di essa, 2) può limitarsi ad allegare il fatto dell'inadempimento,  3) deve provare il danno subito e il nesso causale fra l'inadempimento ed il danno ( così in termini generali ma la soluzione, nel senso che il danneggiato possa limitarsi ad allegare l'inadempimento, è costante a partire dalla nota Cass. civ. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533 ).

Con ricorso 2008, A.  ha premesso di essere militare in sevizio nell'Arma dei Carabinieri, di esser stato ricoverato d'urgenza il 1xxxx presso l'Ospedale di C., di avere ricevuto in tale occasione la diagnosi di sclerosi multipla, di esser stato quindi, in dipendenza dalla malattia contratta, trasferito presso la Stazione CC di C. quale addetto al servizio rilevamento dati, mansione che comportava anche la necessità di archiviare manualmente pesante materiale cartaceo, posto su scaffali a notevole altezza; di essere, asseritamente a causa delle sue precarie condizioni di salute, precipitato da una scala utilizzata per tale mansione e di avere per tal fatto subito un danno alla persona, a suo dire dovuto a negligenza dell'amministrazione sua datrice di lavoro; ha pertanto concluso per la condanna della stessa al ristoro del danno patito.

Ha resistito alla domanda l'amministrazione della Giustizia, con memoria formale nella quale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Il Collegio ha disposto CTU medico legale sui fatti di causa, intesa ad appurare quanto richiesto dal ricorrente nei termini di cui in epigrafe; la Sezione ha inoltre disposto la comparizione personale del CTU per chiarimenti, indi ha ritenuto la causa non compiutamente istruita quanto agli aspetti medico legali, e più specificamente quanto all'influenza della patologia già in essere a carico del ricorrente sull'allegato infortunio, quanto alla eziologia dell'allegato danno e quanto alla misura di esso ed ha disposto la rinnovazione della CTU, affidandola a diverso consulente.

La domanda del ricorrente nel merito è da ritenersi fondata.

Occorre ricordare che A. ha agito nella presente sede per sentir condannare l'amministrazione di appartenenza al risarcimento del danno asseritamente arrecatogli a titolo di responsabilità contrattuale:  tale dato non muta anche osservando che il richiamo al "contratto di lavoro" è giuridicamente impreciso, trattandosi propriamente di militare legato all'amministrazione da un rapporto di servizio: anche da tale rapporto, così com'è pacifico, sorgono diritti ed obblighi delle parti, il cui inadempimento può generare responsabilità civile: in tal senso, per implicito ma inequivocabilmente, TAR Puglia Bari sez. III 27 gennaio 2011 n. 190, che si cita per tutte, in quanto relativa al caso analogo di un militare della Guardia di Finanza.

La giurisprudenza, nel caso particolare, che qui rileva, del rapporto concernente una prestazione lavorativa, in cui si faccia valere la responsabilità del datore per infortunio subito dal dipendente, traduce le regole generali in materia di danno nell'equivalente massima secondo la quale il lavoratore ha il solo onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno; non deve invece provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c.: così per tutte Cass. civ. sez. lavoro 19 giugno 2007 n°16003 ( in termini logici, è infatti chiaro che dover provare il fatto storico dell'inadempimento, ma non la colpa della controparte, significa avere l'onere di provare che l'obbligazione sussiste con certi connotati, ma potersi limitare all'allegazione dell'inadempimento ).

A riprova, la stessa giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro è costante nell'affermare che, a fronte della prova suddetta da parte del lavoratore, il datore può andare esente da responsabilità solo se a sua volta provi che il danno è avvenuto per causa a lui non imputabile, ovvero in concreto se dimostri di avere adottato tutte le cautele necessarie, che per inciso possono anche non esaurirsi nel mero rispetto di misure antinfortunistiche tipiche indicate dalla legge.  

Le regole così delineate si applicano infine anche al caso di specie, di militari dipendenti dalla relativa amministrazione: così la già citata TAR Puglia Bari sez. III n. 190/2011, nonché Cass. pen. sez. IV 14 maggio 2002 n. 34345, per l'esplicita affermazione secondo la quale l'obbligo di rispettare le norme antinfortunistiche sussiste anche nei riguardi del personale militare nell'ambito delle relative strutture.

Nel caso di specie, applicando le regole esposte, ritiene il Collegio che sussistano tutti gli estremi per accogliere la domanda risarcitoria di A.

In primo luogo, il ricorrente ha provato i fatti storici presupposto dell'obbligazione inadempiuta, ha cioè dato la prova di essere militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri sin dal 1xxx; di essersi ammalato il 1xxxx di quella che all'inizio venne qualificata come "malattia demielinizzante" e successivamente in modo più preciso come "sclerosi multipla", e di essere stato successivamente assegnato - su propria domanda e non d'ufficio, come invece sostenuto nel ricorso, anche se il dato appare ai fini di causa non influente - alla Stazione C.C. di C. quale "addetto al rilevamento dati".  

Si deve poi tener conto, ai fini suddetti, ma anche più in generale per la prova di tutti gli ulteriori fatti di causa rilevanti, della condotta processuale della p.a. 

intimata, la quale ha solo  chiesto "cautelativamente" il rigetto del ricorso.

In proposito, il Collegio deve ripetere quanto già affermato nella propria sentenza 9 giugno 2011 n. 860, peraltro conforme a consolidati principi dottrinali e giurisprudenziali. Da un lato, ai sensi dell'art. 39 comma 1 c.p.a., che peraltro riproduce una precedente norma applicata in via pacifica, al processo innanzi al giudice amministrativo "si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali"; dall'altro, così come affermato in giurisprudenza, è necessario, se non altro per il rispetto del principio di uguaglianza, riconoscere alle situazioni giuridiche dei pubblici dipendenti, pur se devolute come nel caso presente alla giurisdizione esclusiva del G.A., un trattamento processuale non deteriore rispetto a quello accordato agli altri lavoratori; su detta linea, in particolare, C. cost. 28 giugno 1985 n. 190 ha dichiarato illegittimo l'art. 21 dell'allora vigente l. TAR nella parte cui non riconosceva agli stessi la medesima tutela cautelare disponibile presso il Giudice ordinario del lavoro.

In tale quadro concettuale, non si può non ritenere applicabile al giudizio su un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato in sede di giurisdizione esclusiva il principio di cui all'art. 416 comma 3 prima parte c.p.c., che è indubbiamente tale se non altro perché conforme al novellato art. 167 c.p.c.: il convenuto nel processo di lavoro nel primo suo atto difensivo "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda".  

Con riguardo alle circostanze specifiche, del rapporto di servizio, dell'iniziale malattia del ricorrente e della sua assegnazione a C., va comunque detto, ad abbondanza, che si tratta di fatti non contestati anche in prosieguo di causa.

Il ricorrente ha poi provato la specifica obbligazione inadempiuta, ovvero il fatto storico dell'infortunio sul lavoro occorsogli: presso la Stazione di C., egli venne adibito in particolare al Casellario, e in tale mansione, avente in buona sostanza contenuto archivistico, si trovò nella necessità di spostare a mano, per prelevarli dalle scaffalature e riporli, pesanti faldoni cartacei; nell'espletare tale attività salì su una scala in dotazione per sistemare alcuni fascicoli che reggeva in mano, perse l'equilibrio, precipitò dalla scala stessa da una altezza di circa tre metri e batté il capo sul pavimento, perdendo i sensi e venendo ricoverato all'ospedale.

Il ricorrente ha infine dato la prova del danno subito e del nesso causale fra l'inadempimento ed il danno.  

Le conclusioni dell’ulteriore CTU, sono risultate sostanzialmente in linea con quelle della CTU C. per quanto riguarda l'accertamento della patologia in atto e delle relative cause, e quindi ne costituiscono una sostanziale conferma di validità sul punto, discostandosene solo in punto di liquidazione del danno.

Il Collegio condivide appieno le conclusioni delle CTU svolte, ritenendosi accertato che A., a causa del trauma subito, ebbe a soffrire una lesione inquadrabile "nella compromissione delle funzioni cognitive" compromissione che è ulteriormente descritta nella CTU dott. S. in termini di difficoltà a concentrarsi, a mantenere l'attenzione, ad apprendere e a ricordare. Il CTU dott. C. qualifica poi in termini sintetici tale patologia come "danno aggiuntivo rispetto alla patologia preesistente", ovvero alla sclerosi multipla in essere, e il CTU dott. S. è concorde con tale conclusione.

E’ interessante notare che a tali considerazioni di ordine prettamente medico legale sul nesso di causalità fra l'infortunio occorso e il danno subito, ne va ad abbondanza aggiunta un'altra che assume valore per lo meno indiziario: vi è infatti anche l'apprezzamento dell'amministrazione, la quale, come da verbale 2xxx della Commissione medica di B., richiesta dal Comando C.C. di appartenenza, ebbe a giudicare come dipendente da causa di servizio il trauma cranico occorso.   Se è vero che il giudizio della Commissione è limitato, dichiaratamente, al solo trauma cranico, non si deve infatti sottacere che nel verbale relativo si parla degli "esiti" del trauma in questione e si dà ampio conto della situazione neurologica del paziente.

L'amministrazione, infine, non ha dato prova alcuna della dipendenza dell'infortunio da causa ad essa non imputabile, nel senso di avere adottato tutte le misure antinfortunistiche idonee nel caso concreto; di contro, è stata raggiunta la prova positiva che carenze nelle misure antinfortunistiche vi furono.

L'amministrazione non ha contestato la complessiva ricostruzione dell'infortunio svolta dal ricorrente;  per quanto attiene all'uso delle scale, esiste in proposito una disciplina specifica, che all'epoca dei fatti era quella di cui agli artt. 18 e ss d.p.r. n.547/55 e 8 del d.p.r. n.164/56, sicuramente applicabili anche all'amministrazione militare: non risulta infatti che un uso potenzialmente pericoloso delle scale a mano faccia parte delle "particolari esigenze connesse al servizio espletato" che ai sensi della norma in questione limitano l'applicazione delle norme antinfortunistiche ai Corpi militari ed equiparati.

Rileva in particolare l'art. 19 del D.P.R. 547/1995, secondo il quale "quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere trattenute al piede da altra persona"; rileva ancora l'art. 8 del D.P.R. 164/1956, per cui "durante l'uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate (comma 4). Quando non sia attuabile l'adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona (comma 5)."  

E' poi rilevante anche il disposto dell'art. 113 comma 7 d.lgs. n.81/08 che, pur non in vigore all'epoca dei fatti, appare a sua volta recepire regole di buona prassi e comune diligenza da osservare in ogni caso: esso dispone che "Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura."

Alla luce di quanto appena esposto, si deve concludere che nell'infortunio occorso ad A. la condotta dell'amministrazione va qualificata come negligente;  tra l’altro, in tale contesto l'amministrazione stessa provvide a nominare i rappresentanti per la sicurezza solo nel maggio 1998, ovvero a più di tre anni di distanza dall'entrata in vigore del d. lgs. 626/94 (pubblicato in G.U. il 12 novembre 1994 ed entrato in vigore, secondo la regola generale il quindicesimo giorno successivo): si tratta ad avviso del Collegio di una violazione del sopra ricostruito obbligo di diligente promozione, considerando sia il tempo passato sia il modesto onere economico connesso a tale adempimento. In proposito, non vi è poi dubbio che la nomina tempestiva del rappresentante, incaricato come per legge di segnalare le carenze nella prevenzione infortuni, avrebbe potuto evitare il fatto, ad esempio promuovendo una più tempestiva eliminazione delle scale in questione.

Per completezza va considerata di per sé negligente la condotta dell'amministrazione che nella specie adibì A. ai descritti compiti di archiviazione: questa non disconobbe le condizioni particolari del ricorrente attivandosi per trovargli una sede di servizio che lo potesse agevolare, ma essendosi assunta tale obbligo, doveva secondo logica adempierlo in modo compiuto, verificando che le mansioni in concreto assegnate fossero effettivamente adatte alle condizioni di A, il che come si è detto invece non si verificò.

In punto di quantificazione e liquidazione del danno, essa si compie con il noto sistema della tabella dei punti percentuali di invalidità, ad ognuno dei quali, in relazione con l'età del soggetto, corrisponde una data somma di danaro; si fa in particolare riferimento alla cd. tabella di Milano, elaborata per iniziativa di quel Tribunale, che, secondo quanto affermato dalla argomentata decisione Cass. sez. III 7 giugno 2011 n°12408, costituisce comunque criterio valido su scala nazionale, in quanto esplicazione dell'equità di cui all'art. 2056 c.c.

Applicando i suddetti criteri al caso concreto, bisogna farsi carico della divergente conclusione, come si è detto l'unica di rilievo, raggiunta sul punto dagli esperti nominati. Il dott. C, facendo riferimento alla citata tabella di Milano, ha infatti determinato l'invalidità dipendente dal disturbo cognitivo di cui si è detto nel 40%, come danno derivante dalla sola caduta. Il dott. S. invece determina la stessa invalidità in un valore inferiore, del 30%, a titolo di invalidità permanente, cui aggiunge l'invalidità temporanea Il Collegio ritiene di far propria tale ultima valutazione, per i motivi di cui subito.

In primo luogo, il dott. S., che come si è detto è in possesso di specifica preparazione medico legale, non riscontrabile nel primo perito, si è riferito a prontuari di riferimento ben precisi, puntualmente citati, riguardo ai quali stavolta l'amministrazione intimata non ha ritenuto di avanzare critica alcuna.

In secondo luogo, lo stesso CTU si è fatto specifico carico di individuare il metodo migliore per calcolare il danno, escludendo che si possa nella specie applicare il criterio del c.d. danno differenziale, che avrebbe determinato una liquidazione maggiore. In proposito, è sufficiente ricordare che tale criterio, tuttora di per sé controverso e non universalmente accettato in letteratura, si applica sul presupposto di più lesioni succedutesi nel tempo a carico del "medesimo distretto organo funzionale", mentre nel caso presente sono interessate "due funzioni neurologiche distinte", ovvero "l'area motoria", colpita dalla sclerosi, e quella "cognitiva", interessata dal trauma (elaborato dott. So., pp. 31 e 32).

Infine, il dott. S. ha operato una delimitazione più precisa del danno subito, escludendo che ne possa far parte la sindrome depressiva riscontrata nel ricorrente dopo il trauma, sindrome che da un lato è spiegabile come reazione alla grave malattia già in atto, dall'altro non è stata oggetto di specifici approfondimenti.

Tutto ciò posto, la citata tabella di Milano, per una invalidità del 30% in un soggetto il quale alla data dell'infortunio aveva 27 anni conducono a liquidare un danno pari ad Euro 150.590 (centocinquantamilacinquecentonovanta/00), che il Collegio ritiene di riconoscere senza incrementi per le c.d. personalizzazioni, ovvero per specifici e ulteriori pregiudizi sofferti dall'interessato; alla somma liquidata andranno infine aggiunti gli interessi legali.

Fonte:  (www.StudioCataldi.it)  

domenica 19 ottobre 2014

DIFFAMAZIONE - MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA ASSOLTO - DIRITTO DI CRITICA E VERIDICITÀ' DEI FATTI RIPORTATI

Avv. Francesco Pandolfi
Cassazionista
diffamazione militare aggravata, diritto di critica.
Una bellissima sentenza della Corte di Cassazione sezione 1 penale ( la n. 36045 del 20.08.2014 ), ove il militare viene ritenuto non colpevole perché trattasi di fatto non punibile ai sensi dell'articolo 51 c.p. in relazione alla diffamazione nei confronti dello (OMISSIS) e perche' il fatto non costituisce reato in relazione alla diffamazione nei confronti del (OMISSIS).
In fatto, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte militare di appello in data 14 marzo 2012, con cui era stata confermata la condanna, condizionalmente sospesa, di (OMISSIS) -militare in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di xxx -per il reato di diffamazione militare aggravata, ridotta la pena a quattro mesi di reclusione militare e confermata la decisione del primo giudice quanto alle restanti conseguenze di legge nonche' alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, (OMISSIS), Comandante all'epoca dei fatti di quel Nucleo.
Al (OMISSIS) era stato contestato, in riferimento all'articolo 47 c.p.m.p., comma 1, n. 2 e articolo 227 c.p.m.p., commi 1, 2 e 3, di avere pubblicato in data (OMISSIS), mediante uno pseudonimo, sul forum del sito Internet (OMISSIS) un messaggio contenente giudizi ed affermazioni non veritieri offensivi della reputazione della Guardia di Finanza, del Comandante Provinciale di (OMISSIS) Col. (OMISSIS), del Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di (OMISSIS) Magg. (OMISSIS) e segnatamente affermando "il Nucleo di P. T. di (OMISSIS) e' ormai giunto al collasso: gli ufficiali che lo dirigono, su input del Comandante Provinciale ... Esercitano con continuita' e sistematicita' un'azione vessatoria nei confronti del personale ... parlo dell'atteggiamento violento e persecutorio attuato da parte di questi ufficiali della (OMISSIS)".
La Corte di merito, nel precedente giudizio d'appello aveva ritenuto non indispensabile la rinnovazione dibattimentale chiesta dall'appellante con riguardo al tema della veridicita' dei fatti narrati nel post, assumendo che non era stata contestata l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati e che le espressioni utilizzate non potevano comunque ritenersi compatibili con il diritto di critica, giacche' il post non faceva riferimento solo ad un atteggiamento prevaricatorio degli ufficiali, bensi' a concetti piu' gravi (vessazione, violenza e persecuzione), addirittura aggiungendo un paragone con la (OMISSIS), sicche' era in ogni caso ampiamente superato il limite della continenza.
I motivi di ricorso articolati al proposito venivano ritenuti fondati dalla Cassazione, che osservava:
I giudici di merito hanno del tutto svalorizzato il dato della non veridicita' dei fatti narrati, benche' il richiamo ad essa fosse presente nell'imputazione, che faceva riferimento a "giudizi ed affermazioni non veritieri offensivi della reputazione..."; la Corte risolve sbrigativamente la questione, rilevando che non era stata contestata all'imputato l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati.
La questione della veridicita' dei fatti narrati deve essere diversamente valutata: per quanto compreso, il messaggio completo conteneva l'indicazione di fatti specifici, cosicche' - benche' (evidentemente per un errore materiale) l'intero contenuto del messaggio non sia stato inserito nell'imputazione - la valutazione delle espressioni menzionate nel capo di imputazione non puo' prescindere dal resto del messaggio; in altre parole, se, ad esempio, il messaggio conteneva l'indicazione specifica di episodi di vessazione, risulta illogica una valutazione astratta come quella operata dalla Corte, secondo cui l'uso della parola "vessazione" e' diffamatoria in ogni caso.
Questo vale anche per il riferimento alla "(OMISSIS)": espressione certamente forte, ma che potrebbe assumere una diversa valenza nel caso fossero provate condotte come quelle menzionate nella missiva del brigadiere (OMISSIS), che riferisce di impiego indebito di un militare disabile da parte degli ufficiali (OMISSIS) e (OMISSIS).
La rilevanza della questione riguarda sia la valutazione del rispetto del criterio di continenza, dovendosi riconoscere anche ai militari della Guardia di Finanza il diritto costituzionale di critica che, peraltro, deve essere esercitato secondo i limiti generali elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, sia - nel caso il giudice ritenesse non rispettato il limite della continenza - la valutazione complessiva della responsabilita' dell'imputato e, quindi, della determinazione della pena: ad esempio, potrebbe non risultare piu' aderente al fatto e alla personalita' dell'imputato la valutazione sull'intensita' del dolo operata dalla Corte per negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute.
La sentenza impugnata veniva dunque annullata con riferimento alla mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale, limitatamente alla questione della veridicita' dei fatti narrati nel messaggio, nonche' alla valutazione della natura diffamatoria del messaggio.
La Corte di appello militare, quale giudice del rinvio, disponeva la riapertura dell'istruzione dibattimentale; acquisiva in originale la lettera a firma di (OMISSIS) e i documenti prodotti dall'imputato, concernenti la documentazione medica e la determinazione del comandante generale della Guardia di Finanza relativa alla parziale inidoneita' del militare(OMISSIS) nonche' gli ordini servizio allo stesso relativi; procedeva all'audizione dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
All'esito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato contestato limitatamente alle frasi esercitano con continuita' e sistematicita' un'azione vessatoria, atteggiamento violento e persecutorio, per l'ingrato compito di (OMISSIS), riferite al maggiore (OMISSIS), con la formula "perche' il fatto non costituisce reato"; riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; confermava per il resto la sentenza di condanna del Tribunale ma diminuiva la pena a mesi due di reclusione militare e riduceva il risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile (OMISSIS) alla misura complessiva di euro 500.
A ragione, premesso che la diffamazione contestata si componeva in realta' di due condotte in concorso formale, l'una ai danni dello (OMISSIS), l'altra del (OMISSIS), rilevava che solo per la prima poteva ritenersi dimostrata la veridicita' dei fatti riportati.
Da quanto accertato emergeva difatti che effettivamente erano stati effettuati dallo (OMISSIS) i fatti riferiti nel post, di cui avevano dato conferma i testimoni, consistenti: nei continui e ripetuti controlli a sorpresa; nell'utilizzo a tal fine di personale distolto dai compiti di servizio; nelle ispezioni personalmente effettuate per verificare che nessuno consumasse un qualche alimento durante il servizio (anche annusando l'aria e controllando i cestini getta carte); nel frazionamento dei servizi esterni per impedire la fruizione di buoni pasti; infine
(ma soprattutto) nella destinazione e nell'impiego del militare (OMISSIS) a servizi esterni dai quali era esonerato per grave invalidita' e che risultavano incompatibili con le sue condizioni di salute.
Tali condotte potevano fondatamente qualificarsi ingiustificate e vessatorie, in quanto oppressive, moleste e finanche persecutorie, oltre che violente (almeno dal punto di vista morale) e lesive della dignita' morale del sottoposto con riferimento all'impiego del (OMISSIS) in servizi non consoni alla sua condizione di invalido per ragioni di servizio.
Adeguata alla ricostruzione dei controlli demandati dallo (OMISSIS) ai sottoufficiali, poteva ritenersi inoltre la frase che richiamava l'ingrato compito di (OMISSIS).
Non altrettanto, ad avviso della Corte di merito, poteva dirsi per le frasi (OMISSIS), stato di terrore e angherie, usate nel messaggio, che trascendevano la realta' e la continenza e si risolvevano in (pura) denigrazione della persona.
Con riferimento al (OMISSIS), invece, non poteva per nessun aspetto parlarsi di esercizio del diritto di critica, giacche' non risultava affatto provato che le condotte trasbordanti le esigenze di disciplina e di servizio fossero state da lui poste in essere. I militari (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano riferito che dei comportamenti dello (OMISSIS) era stato messo a conoscenza anche il comandante provinciale (OMISSIS), ma questo non significava che lo stesso avesse posto in essere quel tipo di condotte o che le avesse anche solo in parte giustificate. E non v'era prova che (OMISSIS) non avesse in qualche modo cercato di ostacolare l'atteggiamento dello (OMISSIS) (sul punto non erano state rivolte domande al (OMISSIS) e quelle poste allo (OMISSIS) non erano state ammesse).
Ha proposto ricorso il (OMISSIS), personalmente, chiedendo l'annullamento della sentenza di condanna.
Con il primo motivo denunzia violazione della legge processuale mancanza, contraddittorieta' - anche esterna, rispetto agli atti acquisiti - e manifesta illogicita' della motivazione con riferimento alla esclusione della verita' dei fatti e all'esercizio del diritto di critica in relazione alle accuse mosse al comandante (OMISSIS).
Tutti testi (non i soli (OMISSIS) e (OMISSIS) come aveva riconosciuto la stessa sentenza impugnata, ma anche, espressamente, (OMISSIS) e (OMISSIS), come emergeva dai verbali allegati) avevano concordemente riferito che l'appuntato (OMISSIS) veniva adibito a servizi esterni sia dallo (OMISSIS) sia dal (OMISSIS), e dagli stessi ordini di servizio prodotti, citati a pag. 22 della sentenza impugnata (e allegati al ricorso), emergeva il coinvolgimento del (OMISSIS), che aveva personalmente sottoscritto la maggior parte di detti ordini di servizio.

Era dunque patentemente illogico ritenere non dimostrato che il medesimo comportamento definito violento e persecutorio, era stato posto in essere anche dal (OMISSIS).
Con il secondo motivo denunzia violazione di legge sostanziale e processuale onche' mancanza e vizi della motivazione, con riferimento alla ritenuta valenza diffamatoria delle espressioni (OMISSIS), stato di terrore, spirale di angherie.
La stessa Cassazione, nella sentenza di annullamento, aveva evidenziato che la prima espressione poteva assumere valenza non diffamatoria ove fossero risultati veri gli episodi denunciati. L'esclusione della scriminante del diritto di critica con riferimento a dette espressioni cozzava d'altro canto con il riconoscimento che i comportamenti posti in essere dal comandante erano violenti, vessatori e persecutori, dunque anche contrari alla legge, specie ove riferiti a quanto concerneva l'atteggiamento adottato nei confronti del (OMISSIS). Ingiustificatamente s'era omesso di considerare quindi: da un lato che vessazioni e angherie sono, nell'uso corrente, sinonimi; dall'altro che la stessa sentenza riconosceva che tutti i militari pativano con ansia i controlli ricordati, esisteva un generalizzato malcontento, erano stati manifestati sdegno e paura.
Ciò premesso,
osserva il Collegio che il ricorso appare, nei termini che verranno precisati, fondato.
Va brevemente ricordato che lo scritto pubblicato tramite internet dall'imputato era composto da una parte in cui si riferivano determinati comportamenti dei comandanti, territoriale e provinciale, del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecce, da altra in cui si commentavano e definivano in termini aspramente negativi e decisamente, dal punto di vista oggettivo, offensivi, tali comportamenti.
I giudici del merito, nelle precedenti fasi, avevano ritenuto che l'obiettiva gravita' e la pesantezza di tali definizioni e commenti, ritenuti di per se' eccedenti la continenza, rendevano superfluo l'accertamento sulla verita' dei fatti cui dette critiche si riferivano.
La sentenza di annullamento con rinvio, facendo applicazione dei consolidati principi in tema di diritto alla libera manifestazione del pensiero, in genere, e di diritto di denunzia e di critica in particolare, ha imposto ai giudici del merito di verificare la verita' dei fatti narrati, cosi' spazzando via ogni dubbio sulla astratta possibilita' di ritenere scriminabili le critiche, anche esasperate, formulate nel post alla luce degli eventuali esiti di tale accertamento.
Disposta l'audizione dei testimoni richiesti dalla difesa dell'imputato, e acquisiti i documenti che questo aveva chiesto di produrre, la Corte di appello ha ritenuto che quanto alle condotte poste materialmente in essere dallo (OMISSIS), lo scritto dell'imputato dicesse, dal punto di vista obiettivo, la verita'.
In particolare ha rilevato che lo stesso era l'autore di particolari modalita' esplicative del proprio comando ... non ortodosse ne' ... giustificate da reali ragioni oggettive; che pretendeva fossero effettuati controlli del personale in servizio anche piu' volte al giorno, in modo seriale e ripetitivo, giungendo persino alla verifica, con una sorta di schedatura, delle momentanee assenze per l'uso dei servizi igienici e del consumo di cibo da asporto; che ad assumere l'ingrata veste di controllori erano costretti gli stessi militari in forza al nucleo; che il personale viveva in modo ansiogeno tali metodi esasperati di presunta disciplina; che il malcontento era generale; che l'appuntato (OMISSIS), affetto da grave invalidita' e formalmente esonerato dai servizi esterni, era stato effettivamente comandato e impiegato in servizi esterni gravosi, durati sino a nove ore consecutive, senza alcuna necessita' legata a carenze di organico; che tutti i militari sentiti avevano riferito con sdegno gli episodi relativi al collega.
In altri termini, secondo la sentenza impugnata: era risultato sicuramente vero che il maggiore (OMISSIS) stesse esercitando con continuita' e sistematicita' una azione vessatoria nei confronti del personale, effettuando sullo stesso un controllo in modo stabile e ininterrotto attraverso condotte oppressive, moleste, finanche persecutorie. E l'utilizzazione a turno di colleghi per i controlli giornalieri era evidentemente indicativo della volonta' di creare dissapori.
Del pari, secondo la Corte di appello, corrispondeva al vero che lo (OMISSIS) tenesse comportamenti violenti e persecutori, essendo senza dubbio da qualificare comportamento violento e persecutorio (quantomeno dal punto di vista morale) il fatto di adibire a turni esterni di servizio, anche notturni e prolungati ... un militare affetto da grave invalidita' riconosciuta come dipendente da causa di servizio ... che lo costringeva ad utilizzare i servizi igienici con frequenza di gran lunga superiore alla normalita'; sicche' quella posta in essere era senza dubbio condotta violenta ... lesiva della dignita' morale del lavoratore e persecutoria, perche' realizzata non una sola volta ma in ben diciassette episodi, tutti ingiustificati perche' il militare ... poteva essere sostituito.
Su questa base, con riferimento alla diffamazione del maggiore (OMISSIS), la sentenza impugnata ha ritenuto giustificate alcune delle espressioni usate (esercitano con continuita' e sistematicita' un'azione vessatoria, atteggiamento violento e persecutorio, per l'ingrato compito di (OMISSIS)), assolvendo per esse l'imputato, ma non altre, quali (OMISSIS), stato di terrore, angherie, ritenendole eccedenti la continenza e attacchi non consentiti alla persona.
Cosi' facendo e' tuttavia incorsa in un duplice errore.
In primo luogo ha male interpretato la giurisprudenza di questa Corte che, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale ed europea, considera in ogni caso non consentito dal diritto di critica reso legittimo dalla funzione pubblica esercitata dal soggetto criticato e dall'interesse pubblico della notizia, l'attacco "alla persona": da intendersi pero' quale offesa rivolta, senza ragione, alla sfera privata, non coinvolta dall'ambito di pubblica rilevanza della notizia, mediante l'utilizzo di non pertinenti argumenta ad hominem (tra moltissime: Sez. 5, n. 3477 del 8/02/2000, Rv. 215577; Sez. 5 n. 38448 del 26/10/2001, Rv. 219998; Sez. 5, sent. n. 10135 del 12/03/2002, Rv. 221684; Sez. 5, n. 13264 del 2005; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239).
Nel caso in esame, invece, nessuno degli epiteti o delle frasi ritenute offensive si rivolge alle persone offese in quanto uomini, e cioe' al loro privato, tutte concernendo la funzione svolta e il criticato loro modo d'intendere la disciplina militare e la potesta' di comando (in senso analogo, v. Sez. 5, n. 29433 del 16/05/2007, Mancuso, Rv. 236839).
In secondo luogo ha sostanzialmente ridotto la facolta' di critica alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta illustrazione e definizione.
A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). E' vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che e' assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, e' diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non puo' pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso".
La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioe', normalmente, un contenuto di veridicita' limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non puo' pretendersi che si esaurisca in essi.
In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU la liberta' di esprimere giudizi critici, cioe' "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonche' sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, e' sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perche', se la materialita' dei fatti puo' essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33).
Nella zona tra cio' che e' sicuramente "fatto", la sua rappresentazione connotata da aspetti valutativi, la valutazione, infine, spiccatamente critica, si colloca quindi della continenza, che concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale.
La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia.
La continenza sostanziale ha dunque riguardo alla quantita' e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilita'/bisogno sociale ad esso.
L'aspetto non viene pero' in considerazione nel caso in esame, in cui neppure i giudici del merito hanno mai dubitato, e non puo' in astratto dubitarsi, che esisteva non solo un diritto, ma addirittura un dovere militare, e civico, alla denunzia di comportamenti contrari ad una amministrazione della disciplina militare in senso compatibile con l'assetto democratico dell'apparato statuale e con i principi costituzionali che regolano l'ordinamento delle Forze armate (articolo 53 Cost).
La continenza formale attiene invece al modo con cui il racconto sul fatto e' reso o il giudizio critico esternato, e cioe' alla qualita' della manifestazione. E per lo piu' riguarda, come nel caso in esame, proprio il giudizio critico, poco spazi di "originalita'" descrittiva consentendo di regola i fatti. Essa postula dunque una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere.

Questo comporta che le modalita' espressive non devono essere gratuitamente offensive, o, come detto prima, mere contumelie. Tuttavia coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o persino gergale, non possono considerarsi di per se' punibili quando siano proporzionati e funzionali all'opinione o alla protesta da esprimere.

La diversita' dei contesti nei quali si svolge la critica, cosi' come la differente responsabilita' e funzione, specie se pubblica, dei soggetti ai quali la critica e' rivolta, possono quindi giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi (Sez. 5, n. 45163 del 2/10/2001, Rv. 221013; Sez. 5, n. 22031 del 24/04/2003, Rv. 224674; Sez. 5, n. 19334 del 5.3.2004, Rv. 227754). Sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite.

D'altronde, come ricorda la giurisprudenza CEDU, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni non concerne unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, alla cui manifestazione nessuno mai s'opporrebbe, ma e' al contrario principalmente rivolta a garantire la liberta' proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano.
E cio' tanto piu' ove dette opinioni veementi siano rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico.  
Nel caso in esame, pertanto, termini ed espressione quali "angherie", "(OMISSIS)", "stato di terrore", usati in senso non storico - letterale ma come figurato, evocative di gestioni esasperate e odiosamente antidemocratiche del potere poliziesco, costituiscono certamente esagerazioni, volte a scuotere, urtare e inquietare i destinatari. Ma, accompagnate come sono dall'illustrazione di adeguata base fattuale che consente di intenderle nel loro giusto valore di espediente retorico, non possono considerarsi estranee al diritto di critica. 


Per tali ragioni, con riferimento a tutti gli aspetti della diffamazione contestata ai danni del maggiore (OMISSIS), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perche' l'imputato ha agito nell'ambito del diritto di denunzia e del diritto di critica ed e' percio' scriminato ai sensi dell'articolo 51 c.p. e dall’art. 21 Cost.
Per quanto concerne la diffamazione ai danni del comandante (OMISSIS), la Corte di appello si e' risolta invece a confermare la condanna del ricorrente sul rilievo che non risultava provato che le condotte trasbordanti le esigenze di disciplina e di servizio fossero state anche da lui (materialmente) poste in essere e che, seppure i militari ascoltati (in parte motiva si fa riferimento ai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), ma nella parte in fatto si da atto che gli altri militari avevano reso dichiarazioni in tutto coincidenti) avevano riferito che dei comportamenti dello (OMISSIS) era stato messo a conoscenza anche il comandante provinciale (OMISSIS), cio' non bastava a dimostrare che quel tipo di condotte fossero riferibili anche al (OMISSIS) o che il (OMISSIS) le avesse, anche solo in parte, giustificate.
Cosi' argomentando, tuttavia, effettivamente la sentenza impugnata omette di fare riferimento alcuno agli ordini di servizio che, pure, riferisce versati in atti e che, relativi all'assegnazione del (OMISSIS) a servizi esterni e firmati da (OMISSIS), sono allegati in copia al ricorso, ma che questa Corte non puo' direttamente apprezzare quantomeno perche' la mera controfirma ad opera del comandante del nucleo provinciale andrebbe valutata assieme agli altri elementi acquisiti per trarne la sua sicura consapevolezza in ordine alla situazione personale del comandato e all'illegittimita', percio', dell'ordine direttamente impartito.
Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge pero', in relazione alla posizione del (OMISSIS) e ai fini della valutazione della diffamazione nei suoi confronti, altra piu' decisiva omissione. La Corte di appello, difatti, ha escluso che in sede giudiziale fosse stata raggiunta la certezza della verita' dei fatti addebitati nello scritto dell'imputato al (OMISSIS), ricordando persino che alcune domande rivolte a tal fine al teste non erano state ammesse in primo grado. Ma non si e' in alcun modo posta il problema della configurabilita' putativa, alla luce di quanto emerso, dell'esimente.
Dalla mancanza di certezza in ordine alla falsita' (non verita') della notizia (anche ove dovesse risolversi nel mero dubbio del giudicante), va tenuto infatti distinto il problema della acquisita opposta certezza dell'agente: anche ove fosse appurato che la notizia non puo' ritenersi vera (e' falsa), se risulta pero' che l'agente l'ha diffusa nella ragionevole e giustificabile convinzione che lo fosse, il fatto (anche a stare alla radicata elaborazione giurisprudenziale secondo cui, per quanto promani dal diritto alla liberta' di manifestazione del "proprio pensiero", e' connaturale al diritto di cronaca evocabile per il tramite dell'articolo 51 c.p. la necessita' di "obiettiva" verita' della notizia) non e' punibile, perche' nulla consente di escludere che la regola dettata dall'articolo 59 c.p., comma 4 trovi interamente applicazione con riferimento all'esercizio del diritto in esame (tra molte, Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Scalfari, Rv. 232134).
Nel caso in esame non puo' dunque non riconoscersi immediata evidenza e rilevanza decisiva: da un lato, alla obiettiva esistenza di ordini di servizio a firma (OMISSIS) e alla circostanza che i testi hanno confermato che il (OMISSIS) era stato informato del comportamento del maggiore (OMISSIS), anche nei confronti del (OMISSIS); dall'altro, al fatto che il (OMISSIS) era sovraordinato allo (OMISSIS) e che la regola che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico, e la possibilita' concreta, di impedire equivale a cagionarlo, vale a maggior ragione per i preposti a funzioni di comando e garanzia.
Deve in conclusione convenirsi che il (OMISSIS), come ogni agente di polizia giudiziaria e ogni militare aduso a tale regola, ha attribuito al comandante provinciale una corresponsabilita' della quale, perlomeno putativamente, era ragionevolmente e giustificabilmente convinto.
Annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perche' trattasi di fatto non punibile ai sensi dell'articolo 51 c.p. in relazione alla diffamazione nei confronti dello (OMISSIS) e perche' il fatto non costituisce reato in relazione alla diffamazione nei confronti del (OMISSIS).
 
Avv. Francesco Pandolfi              

EQUITALIA NON PUO' PIGNORARE LA PRIMA CASA - LE NORME DEVONO RITENERSI RETROATTIVE PER I PROCEDIMENTI ANCORA IN CORSO

Riporto uno stralcio della sentenza di Cassazione n. 1927/2014.

Ferma la facoltà di intervento ai sensi del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A19, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore dell'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013 n. 69e successive modificazioni, l'azione esecutiva non può più proseguire e 1a trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica.

Va perciò affermato che in caso di sopravvenuta improcedibilità dell'azione esecutiva avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore da parte dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 come novellato dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l'improcedibilità del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione concernente la pignorabilità del bene.