tratto dal sito www. adods.org
Si pensava che il
recupero del riposo festivo infrasettimanale fosse argomento
esaurito, ritenendo ormai palesato il diritto del lavoratore, seppur
turnista, di recuperare il risposo festivo infrasettimanale od
eventualmente essere pagato con lo straordinario effettuato. Eppure,
ancora oggi, qualche amministrazione ritiene ciò non sia compatibile
con l'indennità percepita dal turnista.
La corte d'appello di
Milano, con sentenza n. 1102/2013 , pubblicata il 20/01/2014 RG
2357/2010, ha ribadito il concetto di seguito riportato:
Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (n. 907/2007) hanno ritenuto corretto il percorso
motivazionale della corte di merito secondo cui “una cosa è
compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra
la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità
delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e
17 citt., conferma l'infondatezza del motivo di ricorso, con cui il
Comune ricorrente erroneamente sostiene che l'applicazione seconda,
in forza di un c.d. Principio di specialità che è, invece,
inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono
riferite a istituti con funzioni diverse”.
Concludendo, poiché,
anche se prestato secondo una turnazione, il lavoro reso nella
giornata festiva infrasettimanale costituisce lavoro straordinario,
esso deve essere disciplinato dall'art. 24 coma 2 cit., non
interferendo con questo trattamento l'indennità per il lavoro
prestato in turni di cui all'art. 22 CCNL in considerazione della
diversità delle funzioni svolte.