Le garanzie difensive nel momento in cui si
eseguono gli accertamenti inerenti la guida in stato di ebbrezza
(es.: alcool test ) si deve ritenere sussistente l'obbligatorietà di
erudire l'interessato della facoltà di farsi assistere da un
difensore di fiducia, così come espressamente previsto dall'art.
114 disp att. c.p.p. Nel qual caso non venga resa edotta siffatta
facoltà, si determina la nullità generale ai sensi dell'art. 182
c.p.p. L' enunciazione deve essere formulata prima del compimento
dell'atto o immediatamente dopo (Cass.,
Sez. III, 28 marzo 2012 (dep. 18 aprile 2012), n. 14873; Sez. II, 12
aprile 2011 (dep. 16 maggio 2011), n. 19100; Sez. II, 23 marzo 2011
(dep. 1 aprile 2011), n. 13392; Sez. I, 4 febbraio 2010 (dep. 1 marzo
2010) n. 8107; Sez. IV, 14 marzo 2008 (dep. 16 aprile 2008), n.
15739; Sez. IV, 25 settembre 2003 (dep. 7 novembre 2003), n. 42715).
Altra
sentenza (Cass.,
Sez. IV, 12 febbraio 2008 (dep. 11 marzo 2008), n. 10850)
ha ritenuto però non perentoria, nella fattispecie, la norma che
prevede l'avviso della presenza di un legale, atteso che il mero
accertamento cognitivo effettuato dalla polizia giudiziaria assume la
forma esplorativa dell' attività di polizia amministrativa. In ogni
caso, financo si ritenga valida quest'ultima tesi, la stessa corte
afferma che tale obbligo sussiste comunque qualora si desume lo stato
di alterazione del conducente , da qualsiasi elemento sintomatico
dell'ebbrezza ancora prima della prova spirometrica.