Riporto uno stralcio della sentenza di Cassazione n. 1927/2014.
Ferma la facoltà di
intervento ai sensi del codice di procedura civile, l'agente della
riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile
di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A19, è adibito ad uso abitativo e lo
stesso vi risiede anagraficamente; b) nei casi diversi da quello di
cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se
l'importo complessivo del credito per cui procede supera
centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata
iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei
mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
In tema di espropriazione
immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento
immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso
di vendita ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre
1973, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013
(di entrata in vigore dell'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21
giugno 2013 n. 69e successive modificazioni, l'azione esecutiva non
può più proseguire e 1a trascrizione del pignoramento va
cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa
dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto
l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di
lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia
la propria residenza anagrafica.
Va perciò affermato che
in caso di sopravvenuta improcedibilità dell'azione esecutiva avente
ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore da parte
dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 602
del 29 settembre 1973 come novellato dall'art. 52, comma 1, lett. g),
del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013 n. 98, l'improcedibilità del processo esecutivo
comporta la cessazione della materia del contendere sull'opposizione
all'esecuzione concernente la pignorabilità del bene.
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