domenica 19 ottobre 2014

EQUITALIA NON PUO' PIGNORARE LA PRIMA CASA - LE NORME DEVONO RITENERSI RETROATTIVE PER I PROCEDIMENTI ANCORA IN CORSO

Riporto uno stralcio della sentenza di Cassazione n. 1927/2014.

Ferma la facoltà di intervento ai sensi del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A19, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore dell'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013 n. 69e successive modificazioni, l'azione esecutiva non può più proseguire e 1a trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica.

Va perciò affermato che in caso di sopravvenuta improcedibilità dell'azione esecutiva avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore da parte dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 come novellato dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l'improcedibilità del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione concernente la pignorabilità del bene.  

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