L’articolo
7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta
a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel
procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie
annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità
finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di
lavoro termina per decesso del lavoratore. Il beneficio di una tale
indennità non può dipendere da una previa domanda dell’interessato.
Nessun commento:
Posta un commento