sabato 12 aprile 2014

IL FESTIVO INFRASETTIMANALE DEVE ESSERE RECUPERATO O REMUNERATO COME LAVORO STRAORDINARIO.

tratto dal sito  www. adods.org

Si pensava che il recupero del riposo festivo infrasettimanale fosse argomento esaurito, ritenendo ormai palesato il diritto del lavoratore, seppur turnista, di recuperare il risposo festivo infrasettimanale od eventualmente essere pagato con lo straordinario effettuato. Eppure, ancora oggi, qualche amministrazione ritiene ciò non sia compatibile con l'indennità percepita dal turnista.

La corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1102/2013 , pubblicata il 20/01/2014 RG 2357/2010, ha ribadito il concetto di seguito riportato:

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 907/2007) hanno ritenuto corretto il percorso motivazionale della corte di merito secondo cui “una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citt., conferma l'infondatezza del motivo di ricorso, con cui il Comune ricorrente erroneamente sostiene che l'applicazione seconda, in forza di un c.d. Principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse”.

Concludendo, poiché, anche se prestato secondo una turnazione, il lavoro reso nella giornata festiva infrasettimanale costituisce lavoro straordinario, esso deve essere disciplinato dall'art. 24 coma 2 cit., non interferendo con questo trattamento l'indennità per il lavoro prestato in turni di cui all'art. 22 CCNL in considerazione della diversità delle funzioni svolte.

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