Va
affermato il principio di diritto per cui la norma di
cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto
del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità
un parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio, è applicabile non solo all’inizio del
rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene
svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto
mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è
infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine
handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga
nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del
rapporto stesso
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