Si
deve convenire con il ricorrente a proposito dell'assenza, nelle
disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la
materia, di ogni espressa limitazione, per il contumace, del
diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio,
anche se non vi si e' costituito: l'art. 6 della convenzione
Europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, attribuisce tale diritto a 'ogni persona',
relativamente alla 'sua causa', mentre l'art. 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89 assicura una equa riparazione a 'chi ha subito
un danno patrimoniale o non patrimoniale' per effetto
della violazione di quel principio. La tutela e' dunque apprestata
indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento
giurisdizionale, tra i quali non puo' non essere annoverata anche la
parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione
e' comunque destinata a esplicare i suoi effetti.
Risulta pertanto arbitrario escludere il contumace dalla
garanzia di 'ragionevole durata', che l'art. 111 della
Costituzione inserisce tra quelle del 'giusto processo' e
demanda alla legge di assicurare, insieme con quelle del
contraddittorio, della parita' tra le parti, della terzieta' e
imparzialita' del giudice, che certamente competono anche a chi non
si sia costituito in giudizio.
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