Il
lavoratore non è tenuto a comunicare la destinazione delle
proprie ferie in quanto si verrebbe meno al diritto alla
privicy ed è infatti libero di scegliere le
modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più
utili (salva la diversa questione dell’obbligo di preservare la sua
idoneità fisica, Cass. sez.un.n.1892\82), mentre la reperibilità
del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato
dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma
non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi
pattuizioni individuali o collettive.