La
disciplina di settore ( legge n. 1228 del 1954 e d.p.r. n. 223 del
1989 ) prevede che l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della
popolazione residente costituisce un diritto ed un dovere di ogni
cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante sul
territorio nazionale.
L'anagrafe
registra coloro che hanno fissato nel comune la propria residenza,
nonché coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel
comune il proprio domicilio ( art. 1, comma 3, legge n. 1228 del 1954
).
A
ciò si correla la funzione dei registri anagrafici, che è quella di
rilevare sia sotto in profilo individuale che familiare le posizioni
dei cittadini presenti sul territorio. ll cambio di residenza si
denuncia solo dopo il verificarsi del mutamento della situazione di
fatto da accertare ( ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1228
del 1954 ) ossia dopo il trasferimento di residenza sicché
l'avvenuto cambio di residenza in immobile che sia ( ma tale non
risulti ) inidoneo dal punto di vista igienico sanitario non preclude
astrattamente l'iscrizione all'anagrafe.