Nei
siti istituzionali si ha diritto di accedere “direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione”; solo in caso di omessa pubblicazione può essere
esercitato, ai sensi dell’art. 5 del citato d.lgs., il cosiddetto
“accesso civico”, consistente in una richiesta – che non deve
essere motivata – di effettuare tale adempimento, con possibilità,
in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di
ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni
contenute nel relativo codice sul processo (d.lgs. 2.7.2010, n.
104).
L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato
dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 è
riferito, invece, al “diritto degli interessati di prendere visione
ed estrarre copia di documenti amministrativi”, intendendosi per
“interessati….tutti i soggetti….che abbiano un interesse
diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso
deve essere opportunamente motivata. Benchè sommarie, le indicazioni
sopra fornite appaiono sufficienti per evidenziare la
diversificazione di finalità e di disciplina dell’accesso agli
atti, rispetto al cosiddetto accesso civico, pur nella comune
ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con
sempre maggiore ampiezza nell’ambito dell’amministrazione
pubblica.