venerdì 22 novembre 2013

OMETTERE L'ACCESSO AGLI ATTI PUO' COMPORTARE IL REATO DI OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO

Corte di Cassazione Penale n. 45629/2013, sez. VI del 13/11/2013

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ai fini della integrazione del delitto di omissione di atti d'ufficio, è irrilevante il formarsi del silenzio-rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato. Ne consegue che il "silenzio-rifiuto" deve considerarsi inadempimento e, quindi, come condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice (Cass. Sez. 6, n. 7348 del 24/11/2009, dep. 2010, Di Venere, rv. 246025; Sez. 6, n. 5691 del 06/04/2000, Scorsone, Rv. 217339).

lunedì 18 novembre 2013

MALATTIA PROFESSIONALE E SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO



La Corte del merito – si legge nella sentenza – ha fatto corretta applicazione di tali principi, non limitandosi a considerare la natura professionale della malattia, ma doverosamente accertando la riconducibilità della stessa a colpa datoriale, verificata anche attraverso la c.t.u. espletata, le cui conclusioni sono state nel senso che la lavorazione cui era addetta il lavoratore era caratterizzata dai rischi specifici costituiti dalla ripetuta movimentazione di pesi sebbene non eccessivi e dalla esposizione a sbalzi di temperatura. Pertanto non pare licenziabile il lavoratore che supera il periodo di comporto a causa di malattie riconducibili all'attività lavorativa.