domenica 20 ottobre 2013

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN SEDE DI SINISTRO STRADALE - DATI SENSIBILI DI ALTRO SOGGETTO

Diritto di accesso ai documenti amministrativi  
                                                 

TAR Puglia, Lecce, sez. II, 13/9/2013, n. 1915 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi – soggetto coinvolto in un sinistro stradale – istanza di accesso alla documentazione medica che ha consentito il rilascio della patente di guida speciale ad altro soggetto coinvolto nell’incidente stradale – diniego – illegittimità


Dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003 si desume che quando il diritto di accesso ai documenti è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, questo diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo. Pertanto, è illegittimo il provvedimento con il quale la Commissione medica locale presso l'Asl di riferimento ha rigettato l'istanza di accesso agli atti del soggetto in relazione alle limitazioni dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro (in particolare, dell’estratto cronologico storico della patente di guida speciale, nonché dei referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio delle rispettive patenti con le limitazioni di guida).


tratto dal sito www.adods.org nel seguente link:
http://www.adods.org/4/post/2013/10/diritto-di-accesso-ai-documenti-amministrativi-in-sede-di-sinistro-stradale-inerenti-i-dati-sensibili-di-altro-soggetto.html

ART. 126 BIS CO.2 - PATENTE A PUNTI - NON SI DECURTANO AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO CHE NON INDICA IL CONDUCENTE

La Corte Costituzionale, con sentenza n, 27 del 24.01.2005, ha ritenuto l’art. 126 bis, comma 2 del Codice della strada, costituzionalmente illegittimo  nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente  quando omette di comunicare le generalità del conducente che ha commesso l’infrazione, in quanto verrebbe violato il principio di ragionevolezza. Precisa altresì che l'omissione della comunicazione dei dati può essere sanzionata ai sensi dell'art.180 Co.8 del c.d.s.

La suprema corte di Cassazione ha sentenziato per ben due volte, a sezioni unite, ( Cass. Sez. unite civili n. 16276 del 12/07/2010; Cass. Sez. unite n. 3936 del 13 marzo 2012 ) la non operatività della decurtazione dei punti al proprietario del mezzo ,  se non è stato accertato chi si trovasse alla guida al momento dell' infrazione.