Corte di Cassazione Penale n. 37314/2013, sez. V del 11/9/2013
Inserire
dati ed aggiornare una cartella clinica in date diverse e distanti
fra loro, può fa configurare il reato di falso. Al
riguardo, posto che la grossolanità ed innocuità del falso vengono
prospettate essenzialmente in relazione al fatto che appariva
rilevabile ictu oculi l'aggiunta dell'annotazione, vale ricordare il
principio già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di
falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per
inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che
appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la
sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le
scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, le aggiunte
evidenti, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente
riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un
indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa
eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono
essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un
errore materiale compiuto durante la formazione del documento
alterato dal suo stesso autore.
Spetta,
poi, al giudice di merito stabilire, fornendo congrua motivazione, se
le peculiarità della specifica alterazione siano da ritenere
un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita
falsificazione grossolanamente compiuta (Sez. 5, n. 3711 del
02/12/2011 - dep. 30/01/2012, Baldin, Rv. 252946; Sez. 5, n. 10259
del 07/10/1992, Borzì, Rv. 192299).