lunedì 23 settembre 2013

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA - DATI PERSONALI SENSIBILI - INCLUSIONE


La Prima Sezione Civile ha affermato che costituisce diffusione di dati personali sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, quella relativa all’assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto attinente alla salute del soggetto cui l’informazione si riferisce.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - ASSICURATO TRASPORTATO - DANNO ALLA PERSONA - RISARCIMENTO A CARICO DEL PROPRIO ASSICURATORE - SPETTANZA


Corte di Cassazione  n. 19963 del 30 agosto 2013.

Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza ha affermato che, sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”).



domenica 22 settembre 2013

IRRILEVANTE, AI FINI PROBATORI, LA DICHIARAZIONE DELL’AGENTE POSTALE PER PROVARNE LA TEMPESTIVITA' DELLA NOTIFICA - INDISPENSABILI LE RICEVUTE.

La Corte di Cassazione Civ. Con la sentenza n. 21042 del 13 settembre 2013 imprime un'ulteriore rafforzamento sul convincimento che il termine per le notifica riguardante il c.d.s. debba essere considerato perentorio. La Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero dell’interno.
L’ordinanza era stata notificata subordinatamente ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada. In prima Istanza il ricorso del Ministero venne accolto dal Tribunale e successivamente cassato dalla S.C., atteso che era incorsa la tardività della notifica in falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e 201 del C.d.s. , concretizzatasi oltre i 150 giorni (ora novanta) . L'agente notificatore del servizio Postale Italiano ha dichiarato di aver notificato il verbale di accertamento, ma non ha fornito alcuna prova con le conseguenti ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica doveva ritenersi eseguita oltre i 150 giorni.