sabato 22 giugno 2013

FOTOGRAFIE EFFETTUATE CON AUTOVELOX - POSSIBILE VIOLAZIONE DELLA PRIVACY - RESPONSABILITA'




Convenne innanzi al Pretore di Bologna il Corpo di Polizia Municipale di omissis chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per la violazione della sua privacy, nella somma di L. 5.500.000. A suo dire il 26 aprile 1998 un apparecchio autovelox aveva ritratto la sua vettura con a bordo una sua cliente e la foto era stata allegata alla notifica del verbale della infrazione ai limiti di velocità, e, dopo la notifica effettuata presso la sua abitazione, la documentazione era stata consegnata irregolarmente nelle mani della moglie, che aveva chiesto il ritiro. Di qui la turbativa della pace domestica e familiare. E la riferibilità all'Ente di appartenenza dell'agire anzidetto, nei suoi profili di accertamento-contestazione-notificazione, e non certo al Ministero dell'Interno - è completata dalla indiscutibile legittimazione del Sindaco-Comune per i procedimenti di opposizione ex lege n. 689 del 1981, al verbale di contestazione redatto dagli agenti della Polizia Municipale (Cass. 17189/2007 - 21624/2006).
La riferibilità delle conseguenze dannose ex art. 2043 c.c., dell'agire di tali Agenti è poi evidente alla luce del disposto dell'art. 28 Cost. e art. 2049 c.c.. E' dunque errata, come esattamente denunziato, la statuizione della Corte di Bologna di "estraneità" del Comune dalle conseguenze illecite dell'agire dei suoi dipendenti, accertatori e notificatori della contestata violazione del codice della strada .

AUTOVELOX NASCOSTO - REATO DI TRUFFA

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La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013 ha ritenuto configurabile il reato di truffa a carico della società fornitrice dell' autovelox, usato in maniera occulta e non visibile agli automobilisti. L' illegittimità dell'apparecchiatura e configurabile dal posizionamento effettuato in maniera tale da essere accultato agli stessi automobilisti e, seppur le numerose circolari ministeriali siano state , nel merito, esaustive, alcuni comuni , pur di far cassa, continuano a violare le prescrizione riguardanti il loro uso . Gli atuovelox, in sostanza, devono essere visibili e debitamente segnalati, poiché, secondo la Corte di Cassazione si potrebbe incorrere nel reato di truffa. Per la la S.C. è legittimo il sequestro dell'apparecchiatura poiché esiste un "rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede" .