Convenne
innanzi al Pretore di Bologna il Corpo di Polizia Municipale di
omissis chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per
la violazione della sua privacy, nella somma di L. 5.500.000. A suo
dire il 26 aprile 1998 un apparecchio autovelox aveva ritratto la sua
vettura con a bordo una sua cliente e la foto era stata allegata alla
notifica del verbale della infrazione ai limiti di velocità, e, dopo
la notifica effettuata presso la sua abitazione, la documentazione
era stata consegnata irregolarmente nelle mani della moglie, che
aveva chiesto il ritiro. Di qui la turbativa della pace domestica e
familiare. E
la riferibilità all'Ente di appartenenza dell'agire anzidetto, nei
suoi profili di accertamento-contestazione-notificazione, e non certo
al Ministero dell'Interno - è completata dalla indiscutibile
legittimazione del Sindaco-Comune per i procedimenti di opposizione
ex lege n. 689 del 1981, al verbale di contestazione redatto dagli
agenti della Polizia Municipale (Cass. 17189/2007 - 21624/2006).
La
riferibilità delle conseguenze dannose ex art. 2043 c.c., dell'agire
di tali Agenti è poi evidente alla luce del disposto dell'art. 28
Cost. e art. 2049 c.c.. E' dunque errata, come esattamente
denunziato, la statuizione della Corte di Bologna di "estraneità"
del Comune dalle conseguenze illecite dell'agire dei suoi dipendenti,
accertatori e notificatori della contestata violazione del codice
della strada .