Con il D.lgs di
attuazione dell'art. 1 co. 35, L. 190/2012 , si introduce il diritto dell'accesso civico, contemplato dall'art. 5 del provvedimento. Esso
riconosce a chiunque il diritto di richiedere atti, qualora venga omessa la loro pubblicazione. I soggetti titolati al diritto di accesso ai
documenti amministrativi di cui all'art. 22 Co.1 della legge 241/90,
sono aumentati, infatti, a seguito di quanto disposto dall'art.5 del
provvedimento, tale diritto viene esteso anche a chi non è portatore
di alcun interesse giuridico qualificato, diretto, concreto e
attuale.
La richiesta di accesso
viene quindi avanzata a prescindere dall'eventuale legittimazione
soggettiva del richiedente, che non deve essere motivata. La
richiesta è gratuita e va presentata al responsabile
dell'amministrazione, il quale, entro 30 giorni, deve procedere alla
pubblicazione dell'atto trasmettendone copia al
richiedente, oppure, comunicando a quest'ultimo il collegamento
ipertestuale ove reperirlo.