giovedì 17 gennaio 2013

RETTE RSA – QUANDO PREVALE LA RAGIONE DI STATO



La Sentenza n. 296/2012 della Corte Costituzionale, depositata il 19 dicembre, ha dato un colpo di spugna alla nutrita giurisprudenza che in qualche modo tutelava con maggior forza la persona non abile o comunque soggetta ad essere in qualche modo seguita da un'adeguata struttura. La Corte Costituzionale, investita del problema, sorto a seguito dell'emanazione della legge regionale della Toscana n. 66/2008, sulla legittimità o meno dell'art. 14 comma 2 della predetta legge, ha ritenuto legittima la richiesta economica, formulata dalle istituzioni, al parente del ricoverato in Rsa. In poche parole, qualora il ricoverato non fosse in grado di onorare totalmente la retta Rsa, deve partecipare per la rimanente parte, non più l'amministrazione pubblica, ma il parente.
La sentenza, con tale indirizzo,  far venir meno i diritti sociali ed i diritti alle cure  derivanti dai casi di disabilità grave e di non autosufficienza. In un periodo così difficile, ove il debole dovrebbe essere maggiormente tutelato, si pensa alla ragione di Stato. L'art. 34 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (2010/C 83/02), sulla Sicurezza Sociale e assistenza sociale, recita così come segue:

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.”

lunedì 14 gennaio 2013

L'AUTOVELOX DEVE ESSERE SEGNALATO - LA POSTAZIONE FISSA NON DEVE ESSERE INSTALLATA NELLE STRADE URBANE



Con la Circolare delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5888, del 22 ottobre 2012, viene esplicitato che non è consentita l'installazione di postazioni fisse dei dispositivi di cui all'art. 4, Co. 1 del Decreto Legge n. 121/2002, convertito in Legge n. 168/2002 e successive modificazioni, se non su strade urbane di scorrimento definite dall'art. 2, Co 3, lett. d) del Codice, previo decreto prefettizio di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato Decreto Legge n. 121/2002". In sostanza, dopo i segnali che indicano l'inizio del centro abitato, non sarebbe consentita l'installazione dei dispositivi autovelox a postazione fissa.
La Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, n. 21199 del 28 novembre 2012, ha accolto il ricorso dell'automobilista che  eccepiva la mancata segnalazione della presenza dell'autovelox.