venerdì 13 dicembre 2013

RESIDENZA ANAGRAFICA - PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO


La disciplina di settore ( legge n. 1228 del 1954 e d.p.r. n. 223 del 1989 ) prevede che l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisce un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
L'anagrafe registra coloro che hanno fissato nel comune la propria residenza, nonché coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel comune il proprio domicilio ( art. 1, comma 3, legge n. 1228 del 1954 ).
A ciò si correla la funzione dei registri anagrafici, che è quella di rilevare sia sotto in profilo individuale che familiare le posizioni dei cittadini presenti sul territorio. ll cambio di residenza si denuncia solo dopo il verificarsi del mutamento della situazione di fatto da accertare ( ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1228 del 1954 ) ossia dopo il trasferimento di residenza sicché l'avvenuto cambio di residenza in immobile che sia ( ma tale non risulti ) inidoneo dal punto di vista igienico sanitario non preclude astrattamente l'iscrizione all'anagrafe.


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