La
Corte del merito – si legge nella sentenza – ha fatto corretta
applicazione di tali principi, non limitandosi a considerare la
natura professionale della malattia, ma doverosamente accertando la
riconducibilità della stessa a colpa datoriale, verificata anche
attraverso la c.t.u. espletata, le cui conclusioni sono state nel
senso che la lavorazione cui era addetta il lavoratore era
caratterizzata dai rischi specifici costituiti dalla ripetuta
movimentazione di pesi sebbene non eccessivi e dalla esposizione a
sbalzi di temperatura. Pertanto non pare
licenziabile il lavoratore che supera il periodo di comporto a causa
di malattie riconducibili all'attività lavorativa.
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