La Corte
Costituzionale, con sentenza n, 27 del 24.01.2005, ha ritenuto
l’art. 126 bis, comma 2 del Codice della strada,
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti
della patente quando omette di comunicare le generalità del
conducente che ha commesso l’infrazione, in quanto verrebbe violato
il principio di ragionevolezza. Precisa altresì che l'omissione
della comunicazione dei dati può essere sanzionata ai sensi
dell'art.180 Co.8 del c.d.s.
La suprema corte di Cassazione ha sentenziato per ben due volte, a sezioni unite, ( Cass. Sez. unite civili n. 16276 del 12/07/2010; Cass. Sez. unite n. 3936 del 13 marzo 2012 ) la non operatività della decurtazione dei punti al proprietario del mezzo , se non è stato accertato chi si trovasse alla guida al momento dell' infrazione.
tratto da www.adods.org nel seguente link: http://www.adods.org/4/post/2013/10/art-126-bis-co2-patente-a-punti-non-si-decurtano-i-punti-al-proprietario-del-veicolo-che-non-indica-il-conducente.html
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