domenica 20 ottobre 2013

ART. 126 BIS CO.2 - PATENTE A PUNTI - NON SI DECURTANO AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO CHE NON INDICA IL CONDUCENTE

La Corte Costituzionale, con sentenza n, 27 del 24.01.2005, ha ritenuto l’art. 126 bis, comma 2 del Codice della strada, costituzionalmente illegittimo  nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente  quando omette di comunicare le generalità del conducente che ha commesso l’infrazione, in quanto verrebbe violato il principio di ragionevolezza. Precisa altresì che l'omissione della comunicazione dei dati può essere sanzionata ai sensi dell'art.180 Co.8 del c.d.s.

La suprema corte di Cassazione ha sentenziato per ben due volte, a sezioni unite, ( Cass. Sez. unite civili n. 16276 del 12/07/2010; Cass. Sez. unite n. 3936 del 13 marzo 2012 ) la non operatività della decurtazione dei punti al proprietario del mezzo ,  se non è stato accertato chi si trovasse alla guida al momento dell' infrazione.

Nessun commento:

Posta un commento