tratto da www.adods.org al seguente link: http://www.adods.org/4/post/2013/09/september-21st-2013.html
La Corte di Cassazione con sentenza n, 18237 del 29 luglio 2013, investita della decisione riguardante ll'assoggettamento a contribuzione inps e premi inail del 50% per quanto riguarda le somme di indennità di trasferta ha ribadito quanto sgue:” IL TEMPO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO RIENTRA NELL'ATTIVITA' VERA E PROPRIA E VA QUINDI SOMMATO AL NORMALE ORARIO DI LAVORO COME STRAORDINARIO”. Per la Corte l'unica disposizione applicabile al caso è quella prevista dal Dlgs 314/1997in base al quale le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto a compiere l'attività lavorativa in luoghi sempre diversi, anche se corrisposte con continuità le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.
Altra
sentenza non meno importante, Cass.
n. 27779 del 25 luglio 2013,
afferma il principio della responsabilità del datore di lavoro anche
in caso di negligenza del lavoratore.
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