Ferme
restando le altrui responsabilità, siccome anticipato, il medico che
insieme al direttore del
reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere
sollevato da responsabilità ove
ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i
motivi che lo inducono a dissentire
dalla decisione eventualmente presa dal direttore. Infatti, tenuto
conto degli interessi
primari da salvaguardare e delle qualificate e specifiche competenze
professionali dei protagonisti, non può affatto ritenersi che
il medico, chiamato allo svolgimento di funzioni sanitarie,
possa venir meno al dovere primario di assicurare, sulla base della
miglior scienza di settore, le migliori cure ed attenzioni al
paziente, in base ad un male interpretato dovere di subordinazione
gerarchica. Né, il medesimo può assumere a propria discolpa la
circostanza che il paziente fosse stato da altri seguito in
prevalenza (in specie dal dott. S. , direttore sanitario): egli
partecipò alla visita collegiale, ebbe a disposizione tutti i dati
clinici del caso raccolti in cartella, ebbe modo di osservare l'O. ,
potendone raccogliere anche ogni sorta di utile informazione al fine
di potersi rendere conto dell'inopportunità dell'immediata
dimissione.
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