La questione posta con il mezzo, sembra doversi esaminare, tenendo conto, anzitutto, del pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del dpr n. 600/1973 o 54 bis del dpr n. 633/1972, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata, nonché della puntualizzaziene desumibile dal principio, successivamente affermato, secondo cui “La cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il Giudice di merito afferma <l'equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente>, giacchè nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell'obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (Cass. n. ll466/2011).
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