mercoledì 18 settembre 2013

CARTELLA ESATTORIALE E' NULLA SE NON VENGONO RIPORTATE LE CAUSALI DELLE SOMME PRETESE

La questione posta con il mezzo, sembra doversi esaminare, tenendo conto, anzitutto, del pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui in ipotesi di liquidazione di imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del dpr n. 600/1973 o 54 bis del dpr n. 633/1972, la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente motivata, nonché della puntualizzaziene desumibile dal principio, successivamente affermato, secondo cui “La cartella esattoriale deve contenere indicazioni sufficienti a consentire alla contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria ed erroneamente il Giudice di merito afferma <l'equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente>, giacchè nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell'obbligo di motivazione del ruolo e della cartella” (Cass. n. ll466/2011).

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