Alla
stregua dei principi generali enunciati dalla Corte Costituzionale
con le Sentenze n. 03/2010 e n. 258/2012 nonchè, per quanto di
rilievo in questa sede, dalla Corte di Cassazione, fra l'altro, con
le sentenze n. 1224/1999 e n. 28856/2005; queste ultime, in
particolare, hanno affermato che nel caso di notifica a mezzo posta e
di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere
rigorosamente osservate e menzionate nell'avviso di ricevimento,
deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione
dell'Agente Postale riportata nell'avviso, non possa ricavarsi
l'avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e
segnatamente il luogo di immissione dell'avviso, la notifica non può
ritenersi correttamente effettuata
Nessun commento:
Posta un commento