
La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013 ha ritenuto configurabile il reato di truffa a carico della società fornitrice dell' autovelox, usato in maniera occulta e non visibile agli automobilisti. L' illegittimità dell'apparecchiatura e configurabile dal posizionamento effettuato in maniera tale da essere accultato agli stessi automobilisti e, seppur le numerose circolari ministeriali siano state , nel merito, esaustive, alcuni comuni , pur di far cassa, continuano a violare le prescrizione riguardanti il loro uso . Gli atuovelox, in sostanza, devono essere visibili e debitamente segnalati, poiché, secondo la Corte di Cassazione si potrebbe incorrere nel reato di truffa. Per la la S.C. è legittimo il sequestro dell'apparecchiatura poiché esiste un "rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede" .
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