La
Corte Costituzionale, con Sentenza
n. 59 del 29 marzo 2013 , ha dichiarato la legittimità
costituzionale dell’art. 7, comma 4, della Legge n. 31 del 2008,
sollevata dal Tribunale di Lucca - in riferimento all’art. 39 della
Costituzione, che disciplina la libertà sindacale e l’autonomia
collettiva professionale. La sentenza della Corte riguarda la
regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore cooperativo in
presenza di una pluralità di contratti collettivi e conferma la
legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 4 della L. n.
31/2008, secondo cui: “Fino
alla completa attuazione della normativa in materia di socio
lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di
contratti collettivi della medesima categoria, le società
cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di
applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci
lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a
quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI. Cliccare nella stringa sottostante.
http://www.adods.org/4/post/2013/04/cooperative-e-associazioni-socio-lavoratore-contratti-collettivi.html
Nessun commento:
Posta un commento