sabato 2 febbraio 2013

TRASPARENZA - ACCESSO CIVICO


Con il D.lgs di attuazione dell'art. 1 co. 35, L. 190/2012 , si introduce il diritto dell'accesso civico, contemplato dall'art. 5 del provvedimento. Esso riconosce a chiunque il diritto di richiedere atti, qualora venga omessa la loro pubblicazione. I soggetti titolati al diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 Co.1 della legge 241/90, sono aumentati, infatti, a seguito di quanto disposto dall'art.5 del provvedimento, tale diritto viene esteso anche a chi non è portatore di alcun interesse giuridico qualificato, diretto, concreto e attuale.
La richiesta di accesso viene quindi avanzata a prescindere dall'eventuale legittimazione soggettiva del richiedente, che non deve essere motivata. La richiesta è gratuita e va presentata al responsabile dell'amministrazione, il quale, entro 30 giorni, deve procedere alla pubblicazione dell'atto  trasmettendone copia al richiedente, oppure, comunicando a quest'ultimo il collegamento ipertestuale ove reperirlo.

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