Secondo il Consiglio
di Stato, con sentenza n. 316 del 2013, l'autore di un esposto può accedere
agli atti del procedimento disciplinare a carico del destinatario dell'esposto
e può chiedere di acquisire copie della memoria difensiva del professionista (
nella fattispecie ai trattava di un avvocato) nonché di conoscere l’esito del
procedimento stesso.
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