Il
mancato godimento delle ferie da parte del pubblico
dipendente non dà luogo ad un trattamento sostitutivo di tipo
economico se non si dimostra il mancato adempimento da parte
della P.A. Per quanto invece attiene le ore di straordinario, devono
essere preventivamente autorizzate per lo svolgimento di prestazioni
che eccedano il normale orario d'ufficio. Vi è comunque una deroga
per quelle attività svolte innanzi ad esigenze indifferibili ed
urgenti, nelle quali è possibile ricorrere ad autorizzazioni ex
post. Consiglio
di Stato sez. III 16/1/2013 n. 227
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