Il
Consiglio
di Stato sez. IV 22/1/2013 n. 369 riafferma
la necessità da parte della P.A. di motivare adeguatamente le
ragioni per le quali, pur disponendo di personale già vincitore di
un precedente concorso per il reclutamento di ventiquattro
sottotenenti in servizio permanente del Ruolo speciale del Corpo di
Amministrazione e di Commissariato dell’Esercito, procedeva ad una
nuova selezione per la medesima funzione. Nella fattispecie, a
seguito della riduzione dei posti messi a concorso per ragioni di
contenimento della spesa pubblica, la procedente Amministrazione
disponeva l’assunzione dei soli due primi classificati fra i
concorrenti non già in servizio permanente. Successivamente (con
decreto 10.6.2005), assunta l’esigenza di ricoprire un fabbisogno
di venti unità di personale della posizione anzidetta,
l’Amministrazione della Difesa procedeva all’indizione di una
nuova selezione concorsuale, analoga alla precedente, invece di
attingere dai concorrenti già vincitori di concorso e non integrati
per esigenza di spesa pubblica.
Uno dei ricorrenti, tuttavia, ricorreva al TAR e contestava l’indizione del nuovo concorso, ritenendo illegittimo in ragione della possibilità di utilizzare la graduatoria risultante dal precedente ed analogo concorso espletato, ma il Tribunale adìto respingeva il gravame (sez. I-bis, sent. n.443/2010), che fu però successivamente accolto dal Consiglio di Stato.
Uno dei ricorrenti, tuttavia, ricorreva al TAR e contestava l’indizione del nuovo concorso, ritenendo illegittimo in ragione della possibilità di utilizzare la graduatoria risultante dal precedente ed analogo concorso espletato, ma il Tribunale adìto respingeva il gravame (sez. I-bis, sent. n.443/2010), che fu però successivamente accolto dal Consiglio di Stato.
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