Con
la Circolare delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
5888, del 22 ottobre 2012,
viene esplicitato che non è consentita l'installazione di postazioni
fisse dei dispositivi di cui all'art. 4, Co. 1 del Decreto Legge n.
121/2002, convertito in Legge n. 168/2002 e successive modificazioni,
se non su strade urbane di scorrimento
definite
dall'art. 2, Co 3, lett. d) del Codice, previo decreto prefettizio
di individuazione ai sensi del medesimo art. 4, c. 2, del citato
Decreto Legge n. 121/2002". In sostanza, dopo i segnali che
indicano l'inizio del centro abitato, non sarebbe consentita
l'installazione dei dispositivi autovelox a postazione fissa.
La
Corte di Cassazione
- Sezione Sesta Civile, n. 21199 del 28 novembre 2012,
ha accolto il ricorso dell'automobilista che eccepiva la mancata segnalazione della presenza dell'autovelox.
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