L'ingiustificata
prestazione del servizio farmaceutico da parte del responsabile della farmacia di turno integra il reato di cui all'art.
331 del codice penale . Pertanto, ogni qualvolta che il farmacista di
turno non assicuri il servizio , vi è una condotta obiettiva di
interruzione o di sospensione del servizio , che determina il
turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso."
Tale principio viene enunciato dalla Corte
di Cassazione con sentenza n. 46755 del 3 dicembre 2012.
venerdì 14 dicembre 2012
giovedì 13 dicembre 2012
LAVORARE IN MALATTIA - LICENZIAMENTO LEGITTIMO - STRAORDINARI MATURATI DA CAPO REPARTO E NON LIQUIDATI - NON SPETTANO
Esaustiva
la sentenza della Corte
di Cassazione 29
novembre 2012, n. 21253
che delinea i confini dell'attività lavorativa straordinaria e
l'illegittimità del lavoro presso altra attività durante il periodo
di malattia.
A volte bisognerebbe ponderare attentamente l'utilizzo troppo spesso forzato dello straordinario e la capacità di svolgere altre mansioni durante il periodo di malattia.
mercoledì 12 dicembre 2012
IL LAVORO STRAORDINARIO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO - ECCEZIONI
Il
lavoro straordinario nel pubblico impiego deve essere
preventivamente autorizzato. Il
principio della indispensabilità della previa autorizzazione subisce
eccezione quando l’attività sia svolta per obbligo d’ufficio, ma
deve pur sempre trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti e che,
in ogni caso, è sempre necessaria una successiva autorizzazione, sia
pure ex post. Consiglio
di Stato sez. III 24/11/2012 n. 5953
lunedì 10 dicembre 2012
RIPOSO NON GODUTO E NON REMUNERATO - RISARCIMENTO DANNO PISCO- FISICO - LEGITTIMITA' - PRESCRIZIONE DECENNALE.
Il Consiglio di Stato n. 6161/2012, sez. V del 3/12/2012 ritiene che il riposo non fruito e non remunerato, causa di danno psico-fisico, debba essere oggetto di giusto risarcimento. La prescrizione per l'azione risarcitoria si prescrive dopo dieci anni.
domenica 9 dicembre 2012
LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE CHE COLLABORA CON L'AZIENDA DI FAMIGLIA
La
Corte
di Cassazione, con sentenza n. 20857 del 26 novembre 2012, ha
affermato la legittimità
del licenziamento intimato ad una dipendente statale per
violazione del divieto
di cumulo di impieghi ed
incarichi lavorativi in costanza di rapporto di lavoro subordinato
con la P.A.
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