La
pronunzia della Corte
di cassazione n. 44830/2012 ritiene che la trascuratezza che si
manifesta nella gestione di un intervento chirurgico, sia
addebitatole a tutti sanitari. Innanzi ad un rischio grave e
macroscopico si deve tenere conto nella programmazione dell'atto
chirurgico.
Una grave ed ingiustificata trascuratezza coinvolge, secondo la Corte d'appello, in primo luogo la responsabilità del primo operatore chirurgico a capo della equipe e analogo addebito può essere mosso al secondo operatore, che oltre ad essere coinvolto nell'intervento, se direttore, è direttamente chiamato alla gestione dei profili organizzativi. Infine, secondo il giudice di merito, si configura pure la responsabilità dell'anestesista su cui gravavano specifiche incombenze connesse al ruolo ed alla competenza. In ogni caso, il rischio quando grave ed evidente, coinvolge senza meno le competenze professionali afferenti a ciascuna delle figure professionali in esame.
Una grave ed ingiustificata trascuratezza coinvolge, secondo la Corte d'appello, in primo luogo la responsabilità del primo operatore chirurgico a capo della equipe e analogo addebito può essere mosso al secondo operatore, che oltre ad essere coinvolto nell'intervento, se direttore, è direttamente chiamato alla gestione dei profili organizzativi. Infine, secondo il giudice di merito, si configura pure la responsabilità dell'anestesista su cui gravavano specifiche incombenze connesse al ruolo ed alla competenza. In ogni caso, il rischio quando grave ed evidente, coinvolge senza meno le competenze professionali afferenti a ciascuna delle figure professionali in esame.