venerdì 7 dicembre 2012

LA RESPONSABILITA' DEI MEDICI NELLA SALA OPERATORIA


La pronunzia della Corte di cassazione n. 44830/2012 ritiene che la trascuratezza che si manifesta nella gestione di un intervento chirurgico, sia addebitatole a tutti sanitari. Innanzi ad un rischio grave e macroscopico si deve tenere conto nella programmazione dell'atto chirurgico.
Una grave ed ingiustificata trascuratezza coinvolge, secondo la Corte d'appello, in primo luogo la responsabilità del primo operatore chirurgico a capo della equipe e analogo addebito può essere mosso al secondo operatore, che oltre ad essere coinvolto nell'intervento, se direttore, è direttamente chiamato alla gestione dei profili organizzativi. Infine, secondo il giudice di merito, si configura pure la responsabilità dell'anestesista su cui gravavano specifiche incombenze connesse al ruolo ed alla competenza. In ogni caso, il rischio quando grave ed evidente, coinvolge senza meno le competenze professionali afferenti a ciascuna delle figure professionali in esame.

giovedì 6 dicembre 2012

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - L'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO PRESSO LA STAZIONE DI POLIZIA E' ILLEGITTIMO


La Corte di Cassazione, Asez. Pen. con Sentenza 14 marzo – 31 maggio 2012, n. 21192 rimarca che il terzo comma dell'art. 186 del c.d.s. non prevede l'accompagnamento coattivo del conducente presso gli uffici di polizia. Le ipotesi di accompagnamento coattivo al di fuori delle ipotesi prescritte dalle norme non sono legittime.

martedì 4 dicembre 2012

NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - SI ESPRIME LA CORTE COSTITUZIONALE


La Corte costituzionale 22/11/2012 n. 258 Dichiara l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile (...) si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (...) si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
Tali disposizioni sono costantemente interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ormai assurta a diritto vivente (ex plurimis, Corte di cassazione, sentenze n. 14030 del 2011; n. 3426 del 2010; n. 15856 e n. 10177 del 2009; n. 28698 del 2008; n. 22677 e n. 20425 del 2007), nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal (noto) suo domicilio fiscale (sia esso la casa di abitazione, l’ufficio od il luogo in cui esercita l’industria o il commercio) e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (in altri termini: se ricorrono i casi di irreperibilità cosiddetta "relativa", previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ., richiamato dall’alinea del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ("La notificazione (...) è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile"). Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario "relativamente" irreperibile: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall’art. 48 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (sentenza n. 3 del 2010 di questa Corte).